Sentenza n. 1057/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del decreto trasmesso con nota prot. DGPROF0051981-P-02/09/2024, emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, “Curso Superior en Higiene Bucodental”, presso "CEU – Universidad San Pablo” di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 01/12/2022, all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale; - della nota del 26 agosto 2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N., ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un’opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo; - del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all’articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del giorno 8 maggio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei confronti della ricorrente, in quanto abnorme e sproporzionata; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei suoi confronti, sulla base dei necessari parametri di proporzionalità e in relazione al complesso iter di studi già acquisito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga in favore di parte ricorrente l’annullamento o la riduzione della misura compensativa assegnatale, nel rispetto dei parametri di proporzionalità, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo spagnolo di igienista dentale al superamento, a scelta, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento di 18 mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Spagna è stato subordinato a una misura compensativa, consistente alternativamente in una prova attitudinale relativa a discipline per complessivi 94 crediti oppure in un tirocinio di adattamento di 18 mesi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, dei principi europei di libera circolazione, concorrenza e iniziativa economica, della Convenzione di Lisbona, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la misura fosse abnorme, poiché il percorso formativo spagnolo sarebbe stato sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato gli studi compiuti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 3, 49, 52 e 56 TFUE, del principio di non discriminazione e di concorrenza, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e del principio di proporzionalità, contestando che la misura compensativa imponesse una sostanziale ripetizione di una formazione già acquisita, anziché una mera integrazione. Il Ministero ha sostenuto la non sovrapponibilità dei percorsi formativi italiano e spagnolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha rilevato che la Conferenza di servizi dell'8 maggio 2024 aveva esaminato entrambi i titoli conseguiti dalla ricorrente, verificando durata, contenuti e impegno formativo teorico-pratico e confrontandoli con il percorso italiano. L'istruttoria aveva evidenziato differenze sostanziali: il titolo spagnolo appartiene a un diverso livello di qualifica professionale ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE, ha natura non universitaria e deriva da un corso biennale, mentre in Italia la formazione è universitaria, triennale e articolata su 4.500 ore. Erano inoltre emerse carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti, comprese tecniche mediche applicate all'igiene dentale, discipline odontostomatologiche, scienze cliniche interdisciplinari e medicina legale, ritenute necessarie per le competenze preventive e cliniche richieste dalla professione. Da ciò il giudice ha desunto l'adeguatezza della motivazione e la completezza dell'istruttoria, escludendo difetto di motivazione, travisamento e irragionevolezza. Ha ritenuto non sproporzionata la previsione del tirocinio di adattamento di 18 mesi, alternativa alla prova attitudinale, alla luce delle rilevanti differenze tra i percorsi. Il TAR ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto né ufficiale in tale Stato; ha ritenuto tale pronuncia rilevante quale interpretazione dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura compensativa quando sussistono differenze sostanziali tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
È stato richiamato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in altro Stato membro.
Costituisce la base normativa nazionale per l'imposizione del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale in presenza di difformità sostanziali nella formazione.
art. 22, comma 8-bis, d.lgs. n. 206/2007
È stato richiamato per motivare la decisione di imporre una misura compensativa sulla base delle differenze tra il percorso estero e quello italiano.
artt. 45 e 49 TFUE
Secondo la Corte di giustizia UE, non impongono allo Stato ospitante di riconoscere un titolo di formazione straniero privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato di origine.
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto mediante il richiamo all'istruttoria e alle valutazioni della Conferenza di servizi.
La domanda risarcitoria, anche in forma specifica, è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, l'Amministrazione può imporre una misura compensativa quando, sulla base di un confronto concreto tra i percorsi formativi, emergano differenze sostanziali di livello, durata, natura della formazione e contenuti professionalizzanti.
- La motivazione del provvedimento che impone una misura compensativa è adeguata quando dà conto dell'esame dei titoli posseduti, della durata e dell'impegno teorico-pratico dei corsi e delle specifiche carenze contenutistiche rispetto alla formazione richiesta nello Stato ospitante.
- La previsione alternativa di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento non è sproporzionata quando le carenze del percorso estero riguardano discipline caratterizzanti e professionalizzanti fondamentali per l'esercizio della professione sanitaria.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche compiute dall'Amministrazione nel confronto tra qualifiche professionali estere e nazionali resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; non può sostituire la valutazione tecnica amministrativa in assenza di tali vizi.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia UE richiamata dal giudice, non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro quando tale titolo non sia legalmente riconosciuto né abbia carattere ufficiale nello Stato di origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →