Cassazione Penale, Sentenza n. 26320/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia validamente formalizzata dal difensore munito di procura speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, essendo il giudizio chiuso dalla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato l'assoluzione di primo grado di un imputato accusato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge: nel primo ha censurato il diniego di riqualificazione del fatto nelle fattispecie colposa o dolosa richiamate e ha invocato gli artt. 521 c.p.p., 167 d.lgs. 196/2003 e 616 c.p.; nel secondo ha nuovamente denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 616 c.p., 167 d.lgs. 196/2003 e 617-septies c.p. Successivamente, con memoria, la parte civile ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, precisando di voler coltivare l'azione risarcitoria in sede civile nonostante la formula assolutoria.
Norme richiamate
norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata come reato oggetto dell'imputazione e della censura difensiva
richiamato in relazione al tema della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato
richiamato nei motivi di ricorso come disposizione rilevante rispetto alla fattispecie contestata
richiamato nei motivi e applicato nel dispositivo per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
norma applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244
citata per affermare che la rinuncia al ricorso è validamente formalizzabile dal difensore munito di procura speciale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente lo rinuncia validamente mediante atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
- La rinuncia al ricorso determina la chiusura del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di merito, anche se questi investono la qualificazione giuridica del fatto contestato.
- All'inammissibilità del ricorso per rinuncia seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse previsioni di legge.
- La volontà di proseguire l'azione risarcitoria in sede civile può essere mantenuta pur in presenza di una pronuncia assolutoria che escluda la rilevanza penale del fatto, ma tale profilo non incide sull'esito del ricorso penale.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, non vi è spazio per una pronuncia sulla correttezza della qualificazione del fatto o sulla fondatezza delle censure prospettate.
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