Sentenza del 12/07/2023 n. 19818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva notificato quattro avvisi di accertamento per gli anni 2005-2008 ritenendo che la cooperativa gestisse una residenza turistico-alberghiera (RTA) come attività d'impresa, praticando prezzi di mercato ma senza fatturare, per cui andavano ricostruiti induttivamente maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. La cooperativa ha contestato sostenendo che si trattava di attività di mutualità pura: gli alloggi erano riservati ai soli soci e familiari, i soci pagavano solo i rimborsi spese ripartiti per millesimi e non vi era finalità di lucro. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR ha confermato che l'attività era di gestione e godimento del patrimonio in regime di mutualità pura e quindi non imprenditoriale; l'Agenzia ha impugnato per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 600/1973 art.39, comma 2 e delle regole presuntive (artt. 2727 e 2729 c.c.), ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti senza confutare gli accertamenti del giudice del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendolo inammissibile in quanto fondato su una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità. Ha assorbito il ricorso incidentale della cooperativa e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi Euro 13.000,00 oltre oneri forfettari, esborsi ed accessori. In sostanza è stata confermata la qualificazione dell'attività come mutualistica pura e l'irragionevolezza dell'accertamento induttivo basato sulla presunta attività imprenditoriale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Norma sull'accertamento induttivo: l'Amministrazione può ricostruire i ricavi in via induttiva quando risultano elementi che rendono inattendibile la contabilità o le dichiarazioni. La Corte ha però ritenuto che, alla luce degli accertamenti di merito, non sussistessero elementi tali da giustificare l'applicazione dell'accertamento induttivo perché quanto percepito dalla cooperativa era rimborso spese legato alla mutualità e non corrispettivo di attività imprenditoriale
Regola generale sulle prove: chi fa valere un diritto deve provare i fatti che lo costituiscono. La censura dell'Agenzia cercava di utilizzare presunzioni per sovvertire la ricostruzione fattuale, ma la Corte ha ritenuto che la prova e la valutazione degli elementi presuntivi appartengono al giudice del merito
Presunzioni semplici e gravi indizi: le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti per prevalere. La Corte ha rilevato che l'Agenzia non ha dimostrato che le presunzioni fossero tali da superare la valutazione fattuale che qualificava l'attività come mutualistica
Codice di Procedura Civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Ragione di ricorso per cassazione per violazione di legge. La Corte ha ricordato che la censura di violazione normativa non può limitarsi a una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito
Massime di principio
- Perché l'amministrazione finanziaria possa utilizzare l'accertamento induttivo (DPR 600/1973, art.39 co.2) è necessario che sussistano elementi di fatto che rendano inattendibile la contabilità o le dichiarazioni; non basta una mera ricostruzione alternativa se il giudice del merito ha operato valutazioni coerenti dei fatti
- La qualificazione di un'organizzazione come cooperativa di 'mutualità pura' esclude in linea di principio l'esercizio di attività imprenditoriale imponibile se sussistono elementi concreti: uso riservato agli soci, corrispettivi limitati al rimborso spese, assenza di prezzi di mercato e di finalità di lucro
- Le presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. devono essere gravi, precise e concordanti per poter ribaltare la valutazione del giudice di merito; le presunzioni induttive non possono sopperire alla mancanza di elementi probatori certi
- In sede di Cassazione non è consentito riesaminare la prova o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti; il ricorso per cassazione deve dimostrare violazioni di diritto o errori di interpretazione normativa, non solo una diversa lettura delle prove
- Se l'ente pubblico ritiene che una cooperativa abbia tenuto comportamenti esterni tipici dell'impresa (ad es. offerta a terzi, prezzi di mercato, fatturazione mancante), è necessario documentare questi elementi in modo chiaro (contratti con terzi, pubblicità/offerte al pubblico, elenco di ospiti non soci, conti economici che mostrino redditività) per giustificare l'accertamento induttivo
- Per la cooperativa è fondamentale documentare l'effettiva mutualità: regolamenti sociali, verbali che attestino l'uso riservato ai soci, ripartizione delle spese per millesimi, evidenze contabili che dimostrino l'assenza di margine di lucro
- In caso di contabilità irregolare, l'irregolarità da sola non determina automaticamente l'accertamento induttivo: occorre che l'irregolarità renda impossibile ricostruire i ricavi o che sussistano elementi che inducano a ritenere che i corrispettivi dichiarati non corrispondano alla realtà economica
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