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Sentenza

Sentenza del 12/07/2023 n. 19893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall'emissione di una cartella di pagamento a seguito della decadenza da una dilazione di pagamento (mancato versamento della sesta rata). La società aveva impugnato la cartella contestando, tra l'altro, la quantificazione degli interessi, delle sanzioni e dell'aggio nonché vizi formali della notifica; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso e la CTR aveva annullato la cartella, ritenendola carente di motivazione nella determinazione dell'imposta e degli accessori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, sostenendo contrasto tra dispositivo e motivazione e che la cartella, essendo emessa a seguito della decadenza della rateazione, non era viziata per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dell'Agenzia (violazione della normativa sull'obbligo motivazionale delle cartelle), respinto il primo motivo e rigettato l'appello incidentale della società in larga parte. Ha ritenuto che, quando la cartella segue la decadenza della rateazione, l'importo capitale è noto e la cartella può soddisfare l'obbligo motivazionale richiamando l'atto precedente o specificando la base normativa e la decorrenza degli interessi (non essendo necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici). Ha inoltre confermato che la notifica della cartella effettuata dal concessionario può essere valida e che la proposizione del ricorso può sanare eventuali nullità della notificazione ai sensi dell'art.156 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter

    Il mancato pagamento di una rata nella rateazione comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

    Se la cartella deriva dalla decadenza della rateazione, l'importo capitale è conoscibile dal contribuente e la cartella non è viziata per non aver ripetuto dettagliatamente la determinazione dell'imposta capitale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Prevede modalità alternative di notifica della cartella anche a cura del concessionario (lettera raccomandata con avviso di ricevimento) e rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile.

    La notifica può essere validamente eseguita dal concessionario entro le forme previste; inoltre eventuali nullità della notificazione possono essere sanate con la proposizione del ricorso (art.156 c.p.c.).

  • L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Imposta un obbligo di motivazione degli atti tributari; la cartella soddisfa l'obbligo motivazionale richiamando l'atto che ha già determinato il quantum o indicando la base normativa e la decorrenza degli interessi quando si richiedono per la prima volta.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Principio generale di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi applicabile anche agli atti di riscossione; la motivazione può essere adempiuta per implicito tramite richiamo all'atto precedente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis

    disciplina la possibilità di rateazione e le relative condizioni cui si collega l'art.15-ter DPR 602/1973; rilevante perché stabilisce il regime della rateazione e della decadenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato dalla disciplina delle notifiche (art.26 DPR 602/1973) come riferimento sulle notificazioni degli avvisi di accertamento e sulle regole processuali applicabili.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    L'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto: la proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione se lo scopo dell'atto è stato comunque raggiunto.

  • Cass. Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281

    Principio giurisprudenziale affermato: se un precedente atto ha già determinato il quantum dell'imposta e degli interessi, la cartella che intima ulteriori interessi soddisfa l'obbligo motivazionale con il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo; se la cartella è il primo atto che reclama interessi, deve indicare la base normativa e la decorrenza, ma non i singoli tassi periodici.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento deriva dalla decadenza di una rateazione, l'importo capitale è noto al contribuente e la cartella non è automaticamente nulla per non avere dettagliato il calcolo: è sufficiente il richiamo all'atto che aveva già determinato il debito o l'indicazione della base normativa e della decorrenza degli interessi.
  • Quando la cartella rappresenta il primo atto che pretende gli interessi, deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza da cui sono dovuti; non è invece necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici o delle modalità operative di calcolo.
  • La mancanza di dettagli sui calcoli degli accessori (interessi, sanzioni, aggio) può giustificare l'annullamento limitato a quegli accessori solo se l'indeterminatezza impedisce di verificare l'effettiva misura della pretesa; se il capitale è certo per effetto della decadenza della rateazione, la mera omissione dei calcoli non travolge automaticamente l'intera cartella.
  • La notifica della cartella eseguita dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è ammessa dalla normativa; inoltre l'atto di impugnazione del contribuente può sanare eventuali nullità della notificazione (art.156 c.p.c.) quando lo scopo dell'atto è raggiunto.
  • La prova di una causa di forza maggiore (es. perdurante mancanza di liquidità dipendente da inadempienze della Pubblica Amministrazione) per giustificare l'omesso pagamento e chiedere l'esenzione dalle sanzioni richiede un'adeguata dimostrazione in fatto: non è sufficiente un'asserzione generica.
  • In caso di vizi dedotti in primo grado e valutazioni contrapposte in grado di appello, la Corte di cassazione può limitare il controllo alla corretta applicazione dei principi di diritto (obbligo motivazionale, regole di notifica) e rinviare la valutazione di fatto alla giurisdizione di merito per conformarsi ai principi richiamati.

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