Sentenza del 12/07/2023 n. 2142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Legittimità dei motivi di appello già proposti in primo grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato numerosi avvisi di accertamento (anni 2013-2016) che contestavano IRES, IRAP, IVA e ritenute, promuovendo ricorsi in primo grado per violazioni connesse a verifiche svolte dalla Guardia di Finanza (G.d.F.) e da altro nucleo territoriale. Le censure riguardavano, tra l'altro: sovrapposizione/competenza territoriale delle verifiche, nullità per presunta violazione dell'art. 39 DPR 600/73, impossibilità a produrre documenti perché sequestrati dalla procura, carenza motivazionale, violazione dei criteri di proporzionalità delle sanzioni e illegittimità dell'utilizzo di indagini bancarie per l'accertamento. In appello gli stessi motivi già proposti in primo grado sono stati riproposti.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha dichiarato ammissibile l'appello ritenendo che la mera riproposizione delle medesime censure dal primo grado è sufficiente ai fini dell'onere di specificità previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992 (appello devolutivo pieno). Sul merito il gravame è stato respinto: la Corte ha ritenuto legittime le indagini finanziarie e gli accertamenti basati sui processi-verbali della Guardia di Finanza, ha escluso rilevanti profili di incompetenza territoriale, ha accertato la mancata tenuta delle scritture contabili per le annualità interessate e l'insufficienza delle giustificazioni fornite per le movimentazioni bancarie. Inoltre è stata confermata la possibilità di presumere la distribuzione di utili extracontabili ai soci in società a ristretta base partecipativa, non avendo i ricorrenti disatteso tale presunzione con prove adeguate. Le sanzioni sono state ritenute correttamente comminate nella misura minima. L'appello è stato respinto integralmente e sono state liquidate le spese a carico dei ricorrenti in favore dell'Agenzia per euro 8.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
La riproposizione delle stesse censure formulate in primo grado è sufficiente per adempiere all'onere di specificità dell'impugnazione; l'appello nel processo tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame integrale del merito.
art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973
Invocato dal ricorrente per censurare la rideterminazione del reddito d'impresa; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando la legittimità dell'accertamento basato sui p.v.c. della G.d.F.
art. 12 Legge n. 212/2000
Richiamato in tema di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'avviso di accertamento e delle sanzioni adeguata e non contraddittoria.
Artt. 32 e ss. D.P.R. n. 600/1973
Norme richiamate in relazione all'autorizzazione e svolgimento di indagini finanziarie; la Corte ha ritenuto regolare l'attività ispettiva autorizzata e le acquisizioni bancarie effettuate.
art. 24 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
Richiamato quale fondamento dei piani coordinati d'intervento e dei controlli sistematici su imprese di media dimensione, circostanza che inquadra l'attività ispettiva svolta.
art. 67, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
Rilevante per la qualificazione della partecipazione come qualificata; la Corte ha applicato il principio per fondare la presunzione (semplice) di attribuzione di utili extracontabili ai soci in società a ristretta base partecipativa.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 1, comma 1
Norma di riferimento per la quantificazione delle sanzioni; la Corte ha osservato che le sanzioni sono state comminate nella misura minima prevista.
D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte ha ritenuto osservate le norme sul regime sanzionatorio e sul cumulo delle sanzioni.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 90 del 08.01.2015
Giurisprudenza richiamata per il principio che le attività della Guardia di Finanza non sono soggette alle medesime delimitazioni di competenza territoriale previste per gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, rendendo utilizzabili i loro atti ai fini fiscali anche se provenienti da reparti posti in altra località.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 14352 del 25.05.2021 (Sezione filtro)
Giurisprudenza che ribadisce che la riproposizione delle stesse censure in appello è compatibile con l'onere di specificità dell'appello nel processo tributario.
D.Lgs. n. 68/2001, Legge n. 4/1929, D.P.R. nn. 600/1973 e 633/1972
Richiamate a giustificazione delle funzioni e competenze della Guardia di Finanza in materia di ricerca e repressione delle violazioni tributarie, e quindi della legittimità dell'attività ispettiva svolta.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è devolutivo pieno: la semplice riproposizione in appello delle censure già formulate e respinte in primo grado è, di norma, sufficiente a soddisfare l'onere di specificità previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992.
- Le indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza, se autorizzate e coerenti con le finalità istituzionali, sono utilizzabili ai fini dell'accertamento anche se svolte da reparti stanziali in altra sede; la competenza territoriale prevista per gli uffici dell'Agenzia non si estende automaticamente alle attività della G.d.F.
- La sottrazione o il sequestro parziale di documentazione da parte dell'autorità giudiziaria non esonera il contribuente dall'onere probatorio: il giudice valuta se dalla restante documentazione e dalle giustificazioni emergano prove idonee a confutare le risultanze investigative.
- Le indagini bancarie possono legittimamente portare all'imputazione di ricavi 'in nero' quando il contribuente non dia giustificazioni analitiche per le singole operazioni; è richiesto un convincente riscontro documentale per sottrarsi alla rettifica.
- In società a ristretta base partecipativa o familiare la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci è ammessa come presunzione semplice: grava sul contribuente l'onere di provare che gli utili non sono stati distribuiti o che egli è estraneo alla gestione, con evidenze specifiche.
- Le sanzioni possono essere confermate anche se gravi le violazioni, purché siano motivate, calcolate secondo la normativa vigente e, se del caso, commisurate alla misura minima se i presupposti lo giustificano.
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