Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un professionista conveniva in giudizio il proprio committente chiedendo il pagamento di € 50.000 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo, consistente nell’assistenza tecnica relativa a un piano integrato approvato dal Comune per la realizzazione di una struttura ricettiva con annesso campo fotovoltaico. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto, rilevando che una delle due scritture poste a fondamento della pretesa era stata disconosciuta e, quanto a quella del novembre 2009, essa si riferiva a un incarico diverso da quello dedotto in causa. Il ricorrente proponeva quattro motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione per l’adesione del giudice di merito alle conclusioni della CTU; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione dell’art. 1724 c.c. per avere ritenuto provata la revoca dell’incarico sulla base di testimonianza; 4) vizio di motivazione sulla conferma della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è di per sé adeguatamente motivata; inammissibile il secondo e il terzo perché volte, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; inammissibile il quarto perché la Corte territoriale aveva motivato per relationem, facendo proprie le ragioni già espresse dal primo giudice sulla condanna per responsabilità aggravata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
la censura che, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione
la doglianza sulla revoca del mandato/incarico è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio
la condanna per responsabilità aggravata è stata confermata, e la motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente
la decisione è stata assunta nel procedimento camerale con proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto a esporre una motivazione autonoma e analitica ulteriore, se dal richiamo alla consulenza risulta il percorso logico seguito.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio e un riesame del merito.
- La doglianza relativa alla prova della revoca di un incarico o della diversa riferibilità di una scrittura è inammissibile se mira soltanto a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida quando le ragioni della decisione risultano comunque chiaramente riferibili al giudice del gravame e la decisione di primo grado viene integralmente condivisa.
- La contestazione della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può risolversi nella mera riproposizione di doglianze sul merito, se la sentenza impugnata ha aderito alla motivazione del primo giudice.
Come è indicizzato
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