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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33966/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 5 febbraio 2026, che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale del 24 luglio 2024 di applicazione del regime differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen. Il detenuto, in espiazione di pena per associazione mafiosa e altri reati, aveva svolto un ruolo apicale nell’organizzazione di riferimento. Il Tribunale aveva motivato la necessità del regime con il ruolo di vertice, la permanenza del gruppo criminale all’esterno, l’assenza di concreti segnali di ravvedimento e i contatti mantenuti durante la detenzione ordinaria, anche mediante un telefono abusivamente detenuto. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e motivazione assente o meramente apparente: secondo il ricorso, il Tribunale avrebbe ripreso senza vaglio critico le informative di polizia e la biografia criminale del detenuto, senza riscontri attuali della sua pericolosità; i fatti oggetto della condanna risalivano al 2018 e i contatti telefonici si sarebbero verificati soltanto nei primi mesi della custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo in materia di art. 41-bis ord. pen. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e consente di censurare l’assoluta carenza di motivazione, non di ottenere una nuova valutazione del merito. Nel caso concreto il Tribunale aveva esposto un percorso argomentativo comprensibile e aderente agli elementi acquisiti: il ruolo apicale nell’associazione, l’assenza di concreti indicatori di abbandono delle logiche associative e i comportamenti tenuti in custodia cautelare, consistiti nel impartire direttive dal carcere usando un telefono abusivamente detenuto. La ripresa di elementi contenuti nelle informative di polizia non determina, di per sé, carenza motivazionale. La misura ha finalità preventive e mira a impedire contatti con il contesto criminale di provenienza: non occorre accertare la perdurante affiliazione o un effettivo contributo attuale al sodalizio, ma verificare la presenza di elementi dai quali ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti in regime ordinario. La censura è stata quindi ritenuta inidonea a evidenziare l’assenza del percorso giustificativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.).

    Il ricorso per cassazione contro il provvedimento sul reclamo in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è limitato alla violazione di legge; la Corte può rilevare l’assoluta carenza di motivazione, non riesaminare liberamente la valutazione di merito.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.

    L’applicazione o la proroga del regime differenziato richiede una valutazione prognostica sulla ragionevole possibilità di mantenimento o ripresa dei contatti con il contesto criminale in regime ordinario, non la prova di una persistente affiliazione né di un contributo attuale al gruppo.

  • art. 416-bis c.p.

    Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell’ambito della organizzazione di cui all’art.416 bis cod.pen., il cui profilo operativo non può dirsi ad oggi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale, considerazioni che ben possono riprendere il contenuto di informative di polizia giudiziaria.

    Il ruolo di vertice svolto nell’associazione mafiosa può costituire, insieme agli altri elementi del caso, un dato rilevante per valutare il pericolo di mantenimento o riattivazione dei contatti con il contesto criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sul reclamo relativo all’applicazione o alla proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla verifica dell’assoluta carenza motivazionale; non consente una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione sul regime differenziato non è assente quando espone in modo comprensibile le ragioni della prognosi di pericolo, collegandole a elementi individualizzati; il richiamo a informative di polizia giudiziaria non comporta, di per sé, mancanza di vaglio motivazionale.
  • Per applicare o prorogare il regime differenziato non occorre provare la persistente affiliazione del detenuto o un suo contributo attuale all’associazione: è sufficiente verificare la presenza di elementi che consentano di presumere ragionevolmente il mantenimento o la ripresa dei contatti con il contesto criminale in caso di regime ordinario.
  • Nella valutazione preventiva del pericolo di collegamenti con il sodalizio criminale può rilevare l’intensità del ruolo associativo svolto in precedenza, unitamente all’assenza di concreti indicatori di abbandono delle logiche di appartenenza e agli specifici comportamenti tenuti in detenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari

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