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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08450/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del committente, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto al prestatore d'opera il diritto al pagamento, nei limiti della prova raggiunta, di una parte del compenso richiesto. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prestatore d'opera)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di somme per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli, oltre al rimborso di quanto anticipato per l'acquisto di ricambi. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riconosciuto solo in parte il credito, condannando il committente al pagamento di una somma inferiore a quella domandata, ritenendo non provata la parte eccedente. Il committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non si fosse pronunciata sull'illiceità/nullità del contratto per difetto, in capo al prestatore, della qualifica professionale richiesta dalla normativa di settore per svolgere l'attività di meccanico; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2034 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse trascurato che il contratto d'opera, essendo asseritamente svolto in violazione della disciplina di settore e in assenza di regolarità fiscale, non sarebbe meritevole di tutela giudiziaria. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la corte d'appello aveva comunque affrontato la questione della prestazione svolta 'in nero' e l'aveva giudicata inconferente rispetto al diritto al compenso; ha escluso anche vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità, osservando che la motivazione era intelligibile e non apparente. Nel merito, ha affermato che, trattandosi di attività artigianale/manuale, il diritto al compenso deriva dalla conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche tacita, e che la nullità per mancanza di iscrizione ad albi ex art. 2231 c.c. opera soltanto per le professioni intellettuali o per attività riservate per legge a soggetti abilitati. Per l'opera meccanica non vi è una norma che subordini il compenso all'iscrizione in albi; inoltre, eventuali irregolarità fiscali non incidono sul piano civilistico del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo di domanda o su un'eccezione in senso proprio; nel caso concreto la questione era stata comunque esaminata dalla corte di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per violazioni processuali, inclusa l'omessa pronuncia o la motivazione meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta solo il vizio per omesso esame di un fatto decisivo o la motivazione apparente.

  • art. 2034 c.c.

    La doglianza richiamava l'istituto delle obbligazioni naturali, ma la Corte ha escluso che fosse applicabile al contratto d'opera artigiana nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. non è stata ravvisata, poiché la doglianza si risolveva in una critica non consentita alla valutazione di merito.

  • art. 2231 c.c.

    La nullità per difetto di iscrizione in albi o elenchi si applica solo alle professioni intellettuali o ad attività riservate per legge; non alle prestazioni artigianali come quella del meccanico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È la base del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su una domanda o eccezione autonoma; non ricorre se il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche sinteticamente, la questione prospettata.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione meramente apparente.
  • La nullità per mancanza di iscrizione in albi professionali ex art. 2231 c.c. riguarda le sole professioni intellettuali o le attività espressamente riservate dalla legge; non si estende alle attività artigianali o manuali non soggette ad abilitazione esclusiva.
  • In materia di lavoro autonomo artigianale, il diritto al compenso deriva dalla conclusione del contratto, anche tacita, e non viene meno per il solo fatto che il prestatore sia privo di partita IVA o presenti irregolarità fiscali.
  • Le eventuali violazioni di disciplina tributaria o amministrativa non incidono automaticamente sulla validità civilistica del credito per l'opera prestata, salvo che la legge colleghi espressamente a tali violazioni la nullità del rapporto o la perdita del diritto al compenso.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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