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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25047/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a crediti contributivi degli anni 2003-2004. La società debitrice aveva già proposto opposizione, respinta con sentenza del Tribunale di Brindisi poi passata in giudicato; la Corte d'appello di Lecce ha confermato il rigetto dell'opposizione e ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per effetto del giudicato. Nel successivo giudizio di legittimità, la società ha dedotto con un unico motivo la violazione dell'art. 2953 c.c. e della L. n. 335/1995, sostenendo che, non essendovi una sentenza di condanna ma solo di mero accertamento, la prescrizione dovesse restare quinquennale. Esaurito quel giudizio con ordinanza di rigetto, la società ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando un errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di esaminare la memoria illustrativa con cui era stata contestata l'esistenza del giudicato, e avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza dell'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. sulla sentenza del Tribunale di Brindisi, necessaria a provare la definitività del titolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore non fosse un errore percettivo revocatorio, ma riguardasse una questione controversa e già dibattuta nei precedenti gradi di giudizio, oltre a tradursi in una critica all'apprezzamento giuridico compiuto nell'ordinanza impugnata. In particolare, la definitività della sentenza del Tribunale di Brindisi era stata posta a base delle decisioni di merito e, nel ricorso per cassazione poi definito con l'ordinanza revocanda, era stata essa stessa riconosciuta dalla parte ricorrente; dunque non poteva parlarsi di falsa percezione della realtà processuale. La Corte ha inoltre precisato che l'omesso esame di una questione processuale o la censura di una motivazione ritenuta insufficiente non integra errore di fatto revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    la prescrizione decennale opera quando il diritto di credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, anche se la sentenza non contiene una condanna espressa, poiché il credito può essere azionato in via coattiva

  • L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamata dalla ricorrente come disciplina della prescrizione dei crediti contributivi, contrapposta all'applicazione dell'art. 2953 c.c.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti, ma non per contestare valutazioni giuridiche o omissioni di esame di questioni controverse

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il rimedio revocatorio è ammesso solo per errore di fatto risultante da una falsa percezione degli atti o documenti di causa, non per errori di giudizio

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    invocato dalla ricorrente quale attestazione necessaria per provare la definitività della sentenza, ma la mancata produzione o attestazione non vale a trasformare in errore di fatto una questione processuale controversa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per la memoria illustrativa

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato anche nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 149/2022 per la trattazione del ricorso per revocazione

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato quanto alla riserva di deposito dell'ordinanza nel termine successivo alla camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una divergenza immediatamente percepibile tra la realtà processuale risultante dagli atti e quella supposta dalla decisione, dovuta a svista materiale o falsa percezione; non è configurabile quando sia necessaria una rivalutazione giuridica o probatoria.
  • Non integra errore revocatorio l'omesso esame di una memoria difensiva o di una questione processuale, neppure se rilevabile d'ufficio, quando la Corte abbia comunque pronunciato sul motivo di ricorso o quando la doglianza investa la correttezza della motivazione o dell'applicazione della norma.
  • Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per contestare un punto controverso già oggetto di dialettica processuale nei gradi di merito e in cassazione, specie se la parte lo abbia essa stessa riconosciuto o comunque posto a base delle proprie difese.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c., il giudicato sulla decisione che accerta il credito è sufficiente a trasformare la prescrizione in decennale anche in assenza di una formula espressa di condanna, se il credito è comunque suscettibile di esecuzione coattiva.
  • Le censure che mirano, sotto l'etichetta dell'errore di fatto, a denunciare in realtà un error in procedendo o un error in iudicando sono inammissibili nel giudizio di revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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