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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35800/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa Tarsu per l'annualità 2011, veicolata dapprima mediante un sollecito di pagamento del 2 ottobre 2013 e poi tramite intimazione/ingiunzione di pagamento. La CTR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendo che la mancata impugnazione del sollecito avesse reso definitiva la pretesa tributaria. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 19, 62 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il sollecito non rientra tra gli atti tipici impugnabili ex art. 19 e che la sua eventuale impugnazione è solo facoltativa, non onerosa, sicché il mancato ricorso contro quell'atto non preclude l'impugnazione dell'atto successivo tipico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con una sentenza del 2008 che aveva annullato un precedente avviso di accertamento relativo alla diversa qualificazione catastale/destinazione di alcuni immobili; ha sostenuto che tale giudicato avrebbe dovuto precludere il riesame della medesima questione di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che il sollecito/diffida di pagamento non rientri nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e che, quando l'atto non tipico esprima comunque una pretesa impositiva, la sua impugnazione è una facoltà e non un onere. Ne consegue che la mancata impugnazione del sollecito non comporta decadenza né preclusione all'impugnazione dell'atto successivo tipico, estendendo la contestazione anche al fondamento della pretesa fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è tassativo; gli atti non espressamente indicati, se pure impugnabili perché contenenti una pretesa impositiva, non impongono al contribuente un onere di immediata impugnazione a pena di preclusione successiva.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, senza autonoma specificazione di contenuto nella decisione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, senza autonoma specificazione di contenuto nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma il motivo accolto è stato risolto soprattutto sul regime di impugnabilità degli atti tributari.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per il giudicato esterno, rimasto assorbito nel merito ma oggetto di rinvio al giudice di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato formale, assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio denunciato nel primo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto non tipizzato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ma sostanzialmente impositivo è una facoltà del contribuente e non un onere: il mancato esercizio di tale facoltà non determina né decadenza né cristallizzazione della pretesa fiscale.
  • La mancata impugnazione di un sollecito o diffida di pagamento non impedisce di contestare successivamente l'atto tipico successivo, e il ricorso contro quest'ultimo può investire anche il merito della pretesa tributaria e non soltanto i vizi propri dell'atto.
  • Quando viene dedotto un giudicato esterno relativo a una questione decisiva tra le stesse parti, il giudice di rinvio deve esaminarlo espressamente se il relativo motivo non sia più assorbito dall'accoglimento di altra censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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