Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda il rilascio di una casa cantoniera concessa in uso temporaneo e oneroso a un soggetto che, alla scadenza dell'ultimo contratto, non aveva restituito il bene; la società che lo aveva in godimento agiva per il rilascio e per il pagamento di somme residue e canoni mensili fino alla riconsegna. Il convenuto sosteneva che la controparte non fosse proprietaria dell'immobile e, quindi, non avesse legittimazione ad agire; inoltre lamentava che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare fatti storici decisivi relativi alla titolarità del bene, avesse deciso senza consentire una piena replica al contraddittorio dopo il deposito tardivo del fascicolo avversario e avesse rigettato senza adeguata motivazione le richieste istruttorie dirette a provare il possesso ultraventennale e l'assenza di una concessione consapevolmente sottoscritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non era proponibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specificare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni; inoltre ha osservato che il fatto storico invocato era stato comunque esaminato e che, in una domanda personale di rilascio del bene dato in godimento, non è necessaria la prova della proprietà. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la doglianza sul contraddittorio era generica e, comunque, le note autorizzate non servivano a controdedurre nel modo preteso, mentre non era indicato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo poiché la mancata ammissione delle prove era implicitamente giustificata dal giudice di merito, che aveva considerato il processo sufficientemente istruito; pertanto non era dovuta una motivazione espressa sul rigetto delle istanze istruttorie. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il rito applicato alla controversia locatizia/personale di rilascio del bene.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente, in presenza di doppia conforme, di dedurre l'omesso esame di un fatto storico senza rispettare l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme di merito, preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede specificità nella denuncia delle violazioni di legge e delle censure processuali; la Corte non può supplire individuando d'ufficio la norma violata o il punto della sentenza contrastante.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
risultava soddisfatto quanto alla riproduzione dei capitoli di prova, ma ciò non è bastato a rendere fondato il motivo.
la censura di mancata ammissione della prova è stata respinta perché il giudice di merito può ritenere implicitamente superflui i mezzi istruttori quando il processo sia già sufficientemente istruito.
richiamato dal ricorrente per lamentare la lesione del contraddittorio, ma la doglianza è stata ritenuta inconferente e comunque generica.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e all'equilibrio processuale.
richiamato per sostenere che la titolarità del diritto azionato costituisce un fatto da allegare e provare, ma ritenuto non decisivo nel caso, in quanto l'azione personale di rilascio non richiedeva la prova della proprietà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse siano effettivamente divergenti.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Nell'azione personale di restituzione o rilascio di un bene concesso in godimento, il conduttore/utilizzatore non può sottrarsi all'obbligo restitutorio eccependo la mancanza di titolarità reale del bene in capo a chi agisce, se la parte attrice ha comunque la disponibilità giuridica del bene sulla base del rapporto dedotto.
- La denuncia di violazioni processuali è inammissibile se non indica in modo concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato dall'asserita irregolarità.
- Il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente il rigetto di ogni richiesta istruttoria quando ritenga, con motivazione anche implicita desumibile dalla decisione, che la causa sia già sufficientemente istruita.
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