Sentenza n. 937/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente, con accredito di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 35/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi euro 2.000,00 per il periodo indicato. L’Amministrazione non aveva eseguito spontaneamente il titolo giudiziale. Il Ministero ha sostenuto di avere messo a disposizione, tramite il portale della Carta del docente, una procedura per consentire ai beneficiari di sentenze favorevoli di attivare il voucher, ritenendo così adempiuto l’obbligo e gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare l’infruttuoso esperimento della procedura. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha escluso che la procedura telematica indicata dal Ministero, avente natura meramente interna e non prevista da disposizioni di legge, potesse costituire una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza o una misura satisfattiva dell’obbligazione. L’adempimento richiede il rilascio effettivo della Carta elettronica con l’accredito dell’esatta somma stabilita dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni; non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora presuppone una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso specifico, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, sono stati ritenuti sufficienti a escludere la condanna. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; una procedura amministrativa interna non prevista dalla legge non può essere configurata come condizione di procedibilità né sostituire l’adempimento del titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre la penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione richiede una valutazione concreta delle ragioni ostative e delle condizioni del debitore pubblico.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
È richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico nella valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie a una condanna del giudice ordinario soltanto mediante l’esecuzione esatta del comando contenuto nel titolo; una procedura interna o facoltativa predisposta dall’Amministrazione, non prevista dalla legge e non idonea a garantire il risultato riconosciuto in sentenza, non costituisce né condizione di procedibilità dell’azione né misura satisfattiva dell’obbligazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche attribuendogli la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi a dirigenti dell’amministrazione debitrice.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è discrezionale e deve tenere conto delle condizioni peculiari del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e delle altre ragioni ostative; tali circostanze possono giustificare il diniego o la riduzione dell’astreinte.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non comporta, di regola, la liquidazione di un compenso per l’attività commissariale.
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