Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa la cartella di pagamento n. 29720130006572953, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale erano stati recuperati IVA, interessi e sanzioni per il disconoscimento di un credito IVA maturato nel 2008, anno per il quale non era stata presentata dichiarazione, e utilizzato in compensazione nel 2009. Tra le contestazioni dedusse vizi formali della cartella e dei ruoli, carenza di motivazione e insussistenza della pretesa. L’Amministrazione riconobbe in primo grado l’esistenza del credito e sgravò l’imposta, mantenendo però interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale dichiarò cessata la materia del contendere per l’imposta sgravata e accolse il ricorso quanto alle poste residue, ritenendo che il controllo automatizzato non fosse utilizzabile e che lo sgravio dell’imposta travolgesse anche interessi e sanzioni. L’Agenzia delle entrate appellò la decisione, sostenendo sia la legittimità del controllo automatizzato sia la persistente debenza di interessi e sanzioni, fra cui la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; nell’atto d’appello richiamò la statuizione sulle poste residue e ne contestò le ragioni, indicando anche gli importi di euro 18.105,30 per interessi e di euro 45.468,30 per sanzione. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 9925/15/21, depositata l’8 novembre 2021, rigettò l’appello ritenendo che la non debenza di interessi e sanzioni non fosse stata specificamente censurata e che su tale capo si fosse formato il giudicato interno. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 1° aprile 2022, con due motivi: (1) violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come generica la censura d’appello relativa a interessi e sanzioni e ritenuto formato il giudicato interno; (2) violazione degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., perché la CTR avrebbe rilevato d’ufficio il giudicato interno senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non imponga formule sacramentali né una rigorosa enunciazione tecnico-formale: la specificità dell’appello va verificata leggendo l’atto nel suo complesso, comprese premesse, esposizione e conclusioni, purché domanda e ragioni della contestazione risultino chiare e univoche. Nel caso concreto l’appello individuava il capo relativo allo sgravio e alla permanenza di interessi e sanzioni, illustrava le ragioni per cui tali poste sarebbero rimaste dovute nonostante il riconoscimento del credito e lo sgravio dell’imposta, e formulava una conclusione diretta a ottenere la riforma della statuizione; pertanto la censura era riconoscibile e il giudicato interno non si era formato. Il secondo motivo è stato rigettato perché la verifica della specificità dei motivi e dell’estensione del devolutum attiene ai presupposti processuali e ai limiti dell’impugnazione, rimessi al controllo del giudice del gravame, e non costituisce una questione nuova che richieda la previa sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito la debenza di interessi e sanzioni.
Norme richiamate
L’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede una formulazione sacramentale né una rigorosa enunciazione tecnico-formale delle ragioni di gravame, essendo sufficiente che dall’atto, interpretato nel suo complesso, emergano in modo chiaro e univoco la domanda rivolta al giudice d’appello e le ragioni della doglianza.
La specificità dei motivi d’appello nel processo tributario si valuta considerando unitariamente l’atto e non dipende dall’uso di formule prestabilite, purché risultino chiari l’oggetto della contestazione e le ragioni della richiesta di riforma.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Il principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio opera, infatti, con riferimento alle questioni nuove, decisive e non previamente prospettabili dalle parti, non anche rispetto ai profili che attengono ai presupposti processuali dell’impugnazione e ai limiti della devoluzione, fisiologicamente rimessi al controllo del giudice del gravame.
La previa interlocuzione delle parti non è necessaria per la verifica giudiziale dei presupposti processuali dell’impugnazione e dei limiti del devolutum, quando tale verifica attiene alla stessa ammissibilità e portata del gravame.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse sorretta da due autonome rationes decidendi e che l’Agenzia delle entrate avesse impugnato soltanto quella concernente l’utilizzabilità della procedura automatizzata, omettendo invece di censurare il capo relativo alla non debenza di interessi e sanzioni.
La norma è richiamata quale parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione delle regole sull’ammissibilità e specificità dell’impugnazione; la Corte esamina la censura secondo tale parametro.
art. 111 Cost.
Il secondo motivo è infondato.
La disposizione è invocata dalla ricorrente come fondamento del principio del giusto processo, ma la Corte rigetta la censura di violazione del contraddittorio.
Nella specie, l’atto di appello dell’Agenzia, per come riportato nel ricorso e riprodotto anche dalla sentenza impugnata, non si esauriva in una mera clausola di stile.
La norma sanzionatoria è richiamata nella ricostruzione delle ragioni d’appello dirette a sostenere la permanenza della sanzione; la Cassazione non decide, tuttavia, se la sanzione fosse concretamente dovuta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi d’appello si valuta interpretando l’atto nel suo complesso: non sono necessarie formule sacramentali o una particolare tecnica espositiva, se risultano chiaramente individuabili la decisione contestata e le ragioni della richiesta di riforma.
- Gli elementi che rendono specifica la censura possono emergere anche implicitamente dalle premesse in fatto, dalla parte espositiva e dalle conclusioni dell’atto d’appello, purché la volontà di contestare la statuizione e le relative ragioni siano univoche.
- Il giudice d’appello deve valutare l’atto d’impugnazione nel suo complesso prima di dichiarare generica una censura o ritenere formato il giudicato interno; una contestazione che individua il capo impugnato e contrappone ad esso una diversa ricostruzione giuridica può assolvere l’onere di specificità.
- La verifica della specificità dei motivi d’appello e dell’estensione del devolutum riguarda i presupposti processuali e i limiti dell’impugnazione, ed è rimessa al controllo del giudice del gravame; non richiede la previa sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. come se si trattasse di una questione nuova.
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