Cassazione Penale, Sentenza n. 33209/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione pluriaggravata; il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi. Con il primo ha contestato la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che alcune videoriprese non riguardassero il fatto, che le dichiarazioni della persona offesa fossero generiche, che il riconoscimento fotografico fosse inattendibile per la difformità dell'altezza e per il travisamento del volto, e che i rapporti con il coindagato non dimostrassero il coinvolgimento nel fatto. Ha inoltre invocato la desistenza volontaria, assumendo che dopo la richiesta di denaro non fossero state poste in essere ulteriori condotte. Con il secondo motivo ha contestato l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che non fosse provata la vicinanza a gruppi criminali, che il riferimento al contesto territoriale determinasse una responsabilità oggettiva e che la vittima non avesse realmente provato timore. Con il terzo motivo ha contestato l'aggravante delle più persone riunite, sostenendo che non fosse provata la simultanea presenza dei due agenti al momento della minaccia. Con il quarto motivo ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, deducendo il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di adeguata prova della contiguità criminale, l'assenza di particolare allarme sociale e la mancata valutazione degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato tutti i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai gravi indizi, ha ritenuto adeguatamente valorizzate le dichiarazioni dettagliate della persona offesa, i tre incontri ravvicinati con i due indagati, il riconoscimento di entrambi e la frequentazione assidua tra il ricorrente e il coindagato nel periodo del fatto. Il riferimento alle videoriprese era contenuto nella narrativa e non era stato utilizzato come argomento decisivo per i gravi indizi o per le esigenze cautelari. La desistenza volontaria è stata esclusa perché, nei reati di danno a forma libera, dopo la formulazione della richiesta estorsiva sono già stati posti in essere atti idonei ad avviare il meccanismo causale, sicché può eventualmente rilevare soltanto il recesso attivo, in presenza di una condotta diretta a scongiurare l'evento. È stata ritenuta sussistente l'aggravante del metodo mafioso poiché gli agenti avevano rappresentato alla vittima di essere emissari di un gruppo criminale, evocando una forza intimidatrice mafiosa funzionale alla consumazione del reato; il fatto che la vittima avesse preso tempo non dimostrava l'assenza di timore. È stata ritenuta motivata anche l'aggravante delle più persone riunite, essendo stata accertata la simultanea presenza dei due indagati al momento della richiesta estorsiva. Infine, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari e sulla custodia in carcere, fondata sulla gravità e pervicacia della condotta, sull'allarme sociale, sui precedenti specifici, sulla contiguità agli ambienti criminali e sulla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il solo decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando le modalità esecutive sono concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se tale forza non è direttamente indirizzata alla vittima, purché sia funzionale a rendere più agevole o sicura la consumazione del reato.
La desistenza volontaria nei reati di danno a forma libera è configurabile solo nella fase del tentativo incompiuto; dopo il compimento degli atti da cui origina il meccanismo causale può eventualmente operare il recesso attivo, se l'agente pone in essere una condotta diretta a scongiurare l'evento.
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, nei casi previsti dalla legge, prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p.; il decorso del tempo, da solo, non costituisce prova contraria sufficiente.
La valutazione delle esigenze cautelari deve essere coordinata con la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., quando questa trova applicazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve provvedere agli adempimenti conseguenti alla decisione, secondo quanto disposto dalla norma.
Massime di principio
- Nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria è configurabile soltanto nella fase del tentativo incompiuto; una volta formulata la richiesta estorsiva e posti in essere gli atti idonei ad avviare il meccanismo causale dell'evento, non è più possibile la desistenza, potendo eventualmente rilevare il recesso attivo solo in presenza di una condotta attiva diretta a impedire l'evento.
- L'aggravante del metodo mafioso sussiste quando la condotta, valutata concretamente, evoca nei destinatari la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e tale evocazione è funzionale alla più agevole o sicura realizzazione del reato; non è necessario dimostrare la diretta appartenenza dell'agente a un'organizzazione mafiosa.
- Il comportamento della persona offesa consistente nel prendere tempo dopo una richiesta estorsiva non dimostra univocamente l'assenza di timore, potendo essere compatibile con la necessità di procurarsi il denaro richiesto.
- L'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, conosciuta dalla vittima, di almeno due soggetti agenti sul luogo e al momento della violenza o della minaccia, in modo che la presenza di ciascuno rafforzi l'intimidazione o consenta di riferire la condotta a entrambi.
- Ai fini della valutazione cautelare, dichiarazioni dettagliate e reiterate della persona offesa, riconoscimenti ravvicinati nel tempo e riscontri costituiti dai rapporti assidui tra l'indagato e il coindagato possono integrare un quadro di gravi indizi di colpevolezza adeguatamente motivato.
- Il mero decorso del tempo non supera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; è necessaria una prova contraria specifica, riferita all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
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