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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28393/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2011, emesso per maggiori ricavi non dichiarati. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'atto perché sottoscritto in forza di valida delega. In Cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come delega un mero ordine di servizio interno, privo dei requisiti della delega amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva prodotto né riportato il contenuto dell'ordine di servizio asseritamente invalido, impedendo ogni verifica. Ha comunque aggiunto che la censura era infondata nel merito, poiché la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente può avvenire mediante delega di firma, anche con ordine di servizio interno, senza necessità di indicazione nominativa, purché sia individuata la qualifica del delegato. La CTR, quindi, aveva correttamente riconosciuto la validità della delega e l'avviso di accertamento restava legittimo. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    La norma consente che l'avviso di accertamento sia sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio; la delega di firma è idonea a legittimare la sottoscrizione dell'atto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente quale parametro di denuncia della violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato o prodotto il contenuto dell'atto asseritamente rilevante.

  • art. 11, comma 1, lett. c), e art. 4 Statuto Agenzia delle Entrate

    Richiamati per spiegare che la delega di firma si inserisce nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000

    Richiamato come base dell'organizzazione interna gerarchica dell'ufficio ai fini della delega di firma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come base del procedimento camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con riferimento all'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è legittima quando risulti una valida delega di firma, anche se conferita mediante ordine di servizio interno, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra il soggetto delegato e il sottoscrittore dell'atto.
  • La delega di firma ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 non comporta il trasferimento di funzioni, ma un mero decentramento organizzativo interno privo di autonoma rilevanza esterna.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la nullità dell'atto per difetto di delega deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o producendo il contenuto dell'atto su cui fonda la censura, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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