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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51615/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna (1 anno e 8 mesi di reclusione) per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000, contestando: 1) la nullità della sentenza per mancata traduzione in lingua cinese; 2) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e raccolte in verbali (presunta violazione delle garanzie procedurali e divieti di acquisizione); 3) il travisamento delle dichiarazioni del militare della GdF Papa e la contraddittorietà della motivazione; 4) l'erronea applicazione della norma tributaria e l'insussistenza probatoria dell'inesistenza delle operazioni dedotta dalla mancata documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: l'omessa traduzione della sentenza di appello non costituisce di per sé causa di nullità in assenza di specifici elementi di pregiudizio, anche alla luce della modifica dell'art. 613 c.p.p.; il secondo motivo è inammissibile perché solleva valutazioni di fatto non dedotte in appello e dunque non devolute alla legittimità; il terzo motivo è inammissibile per carenza dell'onere di autosufficienza (mancata allegazione integrale del verbale che si assume travisato) e, in ogni caso, l'eventuale travisamento non è decisivo rispetto al complesso probatorio; il quarto motivo è manifestamente infondato essendo logica la valutazione della mancata esibizione di documentazione da parte della società emittente in relazione all'entità e al numero delle fatture. Per l'inammissibilità del ricorso sono state liquidate le spese e è stato fissato un versamento in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione per la determinazione della pena; nessuna interpretazione decisiva svolta dalla Corte rispetto al suo contenuto nel provvedimento.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento alla fattispecie di reato contestata (delitti tributari); la Corte ha valutato che la prova raccolta era idonea a sostenere la ricostruzione della mancata esecuzione delle prestazioni fatturate.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esigenze di traduzione; la Corte ha precisato che l'omessa traduzione della sentenza non integra automaticamente la nullità se non sono dimostrati specifici pregiudizi alla difesa.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi di nullità della sentenza richiamata dal ricorrente; la Corte ha escluso che ricorra la nullità per la sola mancata traduzione senza prova del pregiudizio.

  • artt. 191, 234, 351, 526 cod. proc. pen.

    Norme processuali citate in relazione all'acquisizione e verbalizzazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni attengono a questioni di fatto e di merito non nuove in cassazione e non adeguatamente dedotte in appello.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Norma sul momento da cui sorgono le garanzie del codice durante attività ispettive; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che individua tale momento nella possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, e ha osservato che la questione non è stata adeguatamente svolta in appello.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al divieto di determinati comportamenti degli operanti; la Corte ha comunque escluso che la censura potesse essere decisa in sede di legittimità senza il necessario vaglio di merito.

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/6/2017, n.103)

    La modifica ha eliminato la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che cioò riduce il rilievo di una mancata traduzione della sentenza come motivo di nullità automatico.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità per dedurre il travisamento: la Corte ricorda i limiti di conoscenza degli atti indicati e l'onere del ricorrente di riportare o allegare gli atti che si assume travisati.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'onere di indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati; la Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assegnazione delle spese e di eventuale sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; la Corte ha disposto le spese e fissato in Euro 3.000,00 il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione in lingua dell'imputato di una sentenza d'appello non determina automaticamente la nullità: occorre dimostrare specifico pregiudizio alla difesa.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che richiedano il sindacato di fatto non devoluto al giudice di legittimità: questioni sull'utilizzabilità delle prove o sulla ricostruzione fattuale devono essere sollevate e discusse in appello.
  • Per denunciare un travisamento in Cassazione è necessario rispettare l'onere di autosufficienza: indicare e allegare integralmente gli atti supposti travisati e spiegare puntualmente perché il loro contenuto disarticola la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di documentazione contabile o commerciale puoò legittimamente concorrere a formare il convincimento sulla inesistenza di operazioni fatturate, soprattutto se gli importi e il numero delle fatture sono rilevanti.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; è quindi utile valutare attentamente l'ammissibilità e la completezza degli elementi di diritto prima della proposizione in Cassazione.

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