Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda riguarda una società in crisi che, dopo aver presentato una prima domanda di concordato con riserva e avervi rinunciato, ha presentato una seconda domanda di concordato e poi vi ha rinunciato anche dopo l’ammissione. Successivamente ha posto in essere operazioni di gestione dell’azienda e del magazzino, ha proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti poi non accettato e, dopo la notifica di istanze di fallimento, ha depositato una terza domanda di concordato con riserva. Il tribunale ha dichiarato inammissibile tale ultima domanda per abuso dello strumento concordatario e ha poi dichiarato il fallimento. La corte d’appello ha confermato, valorizzando la condotta complessiva della debitrice, ritenuta finalizzata a impedire il soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli e a sottrarre i beni alle azioni esecutive. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 161 e 162 l.fall. per avere la corte confuso la natura della terza domanda; omesso esame del piano e della proposta che sarebbero stati depositati tempestivamente; violazione degli artt. 162 e 15 l.fall. per avere dichiarato il fallimento senza esaminare la proposta; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. negando l’abuso del concordato; erronea affermazione della mancanza dell’elenco dei creditori; erronea configurazione di un presupposto di inammissibilità nella mancanza di elementi di novità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto, quinto e sesto motivi, e infondato il terzo. In particolare ha affermato che la corte d’appello non aveva fondato la decisione sulla sola qualificazione formale della terza domanda come concordato 'in bianco', ma sulla complessiva condotta abusiva della debitrice; che, una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda per abuso, il tribunale non era tenuto a esaminare il piano e la proposta prima di dichiarare il fallimento; che la censura relativa all’abuso richiedeva una diversa valutazione del fatto, non consentita in cassazione; e che le ulteriori doglianze erano comunque assorbite o generiche. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 L.F.
indica il rimedio impugnatorio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
art. 161 L.F.
regola la domanda di concordato preventivo e la domanda con riserva; la Corte esclude che la decisione sia dipesa dalla sola qualificazione formale della domanda
art. 162 L.F.
consente la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato; una volta accertata l’inammissibilità per abuso, non occorre esaminare la proposta nel merito
art. 15 L.F.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di fallimento senza previa disamina della proposta di concordato
invocato per negare l’abuso dello strumento concordatario, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e comunque volta a una rivalutazione del merito
richiamato in tema di buona fede nell’uso dello strumento concordatario
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sull’accertamento in fatto è limitato al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non alla richiesta di nuova valutazione delle circostanze
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’abuso dello strumento concordatario può essere desunto da una condotta complessiva del debitore, valutata nel suo sviluppo temporale, e non dalla sola veste formale della singola domanda depositata.
- Se la domanda di concordato è dichiarata inammissibile per abuso, il giudice non è tenuto a esaminare il contenuto del piano e della proposta prima di procedere alla dichiarazione di fallimento.
- In sede di legittimità, la censura che miri a contestare l’accertamento dell’abuso e la valutazione delle circostanze fattuali è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione del merito sotto l’apparente deduzione di violazione di legge.
- Le doglianze che attengono a profili ulteriori e non decisivi della ratio della sentenza impugnata restano assorbite se la decisione è sorretta da un autonomo e sufficiente rilievo di inammissibilità.
- Nel concordato preventivo, il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede impedisce al debitore di utilizzare ripetutamente e strumentalmente la procedura per paralizzare le iniziative dei creditori o sottrarre i beni all’esecuzione.
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