Cassazione Civile, Ordinanza n. 15887/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, socia accomandante al 40% di una s.a.s., aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento IRPEF emessi nei suoi confronti per gli anni 2006 e 2007, con cui le venivano imputati per trasparenza i maggiori redditi accertati in capo alla società, oltre a successive cartelle di pagamento e una cartella per sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima l’imputazione dei maggiori redditi alla socia accomandante, valorizzando la mancanza di poteri gestori e la responsabilità limitata della accomandante, e aveva affermato che l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che la contribuente conosceva e beneficiava dei redditi occulti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 5 TUIR: secondo la ricorrente, la norma impone l’imputazione pro quota dei redditi della società di persone a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, e tale regola vale anche per il socio accomandante, pure quando siano accertati utili non contabilizzati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione dell’art. 5 TUIR. Ha escluso che la qualità di socio accomandante, la mancanza di poteri gestori e la responsabilità limitata possano impedire l’imputazione per trasparenza dei redditi societari. Ha precisato che il meccanismo dell’art. 5 TUIR non presuppone la distribuzione degli utili ma attribuisce direttamente ai soci il reddito prodotto dalla società, e che la disposizione opera anche nei confronti del socio accomandante in caso di utili non iscritti a bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
la norma stabilisce un meccanismo di imputazione diretta del reddito prodotto dalla società ai soci, pro quota e indipendentemente dalla percezione, e si applica anche al socio accomandante.
art. 53 Cost.
la CTR lo aveva richiamato per sostenere una lettura costituzionalmente orientata della norma fiscale; la Cassazione ha però ritenuto che tale lettura si traducesse in una indebita disapplicazione del dato testuale dell’art. 5 TUIR.
il socio accomandante è giuridicamente in grado di conoscere l’andamento sociale, potendo ottenere comunicazione del bilancio e consultare libri e documenti sociali.
richiamato per evidenziare i poteri/oneri di controllo dei soci sulle vicende della società di persone.
Massime di principio
- Nei redditi delle società di persone, il regime di trasparenza comporta l’imputazione diretta del reddito prodotto ai soci pro quota, indipendentemente dalla effettiva percezione e senza che occorra provare la materiale distribuzione degli utili.
- La regola dell’art. 5 TUIR si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, anche quando il maggior reddito sia accertato in capo alla società come utile non contabilizzato.
- La mancanza di poteri gestori del socio accomandante e la limitazione della sua responsabilità verso i terzi non impediscono l’imputazione tributaria del reddito societario, poiché sul piano fiscale rileva la qualità di socio e la disciplina della trasparenza.
- Una interpretazione costituzionalmente orientata non può spingersi fino a neutralizzare il chiaro tenore letterale della norma; in presenza di testo univoco, l’operazione ermeneutica cede al possibile sindacato di costituzionalità, ma non può tradursi in una disapplicazione della disposizione.
- Nel contenzioso sul reddito accertato in capo a società di persone, il litisconsorzio necessario con tutti i soci sussiste quando è in discussione il reddito sociale; non sussiste invece quando il socio deduce esclusivamente questioni personali riferite alla propria posizione.
- Il socio accomandante può far valere in sede civile i propri diritti verso la società e, in materia di sanzioni, può invocare l’esclusione della responsabilità ove dimostri la propria buona fede.
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