Cassazione Civile, Ordinanza n. 19703/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
Due coeredi, in via monitoria ex art. 702-bis c.p.c., hanno chiesto la condanna di una sorella al pagamento di un indennizzo parametrato al valore locativo di un immobile ad uso abitativo in comunione ereditaria, sostenendo che la convenuta ne avesse l’occupazione esclusiva impedendo agli altri comunisti il pari godimento o l’uso indiretto del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando una somma mensile per ciascuno dei ricorrenti; la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della convenuta, ritenendo che, per conformazione e destinazione dell’immobile, non fosse possibile un uso paritario e che l’occupazione esclusiva ostacolasse il godimento comune, sicché era dovuto un ristoro commisurato ai frutti civili ricavabili dalla locazione. In cassazione la soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando: omessa valutazione, in violazione dell’art. 115 c.p.c., degli elementi che avrebbero dimostrato un uso solo parziale e legittimo dell’immobile da parte sua e la possibilità di uso concomitante da parte degli altri; violazione e falsa applicazione degli artt. 833, 1102 e 2043 c.c.; carenza di qualificazione giuridica della ratio decidendi; inoltre ha contestato che l’indennizzo fosse stato riconosciuto nonostante l’immobile fosse inagibile e dunque non locabile, e ha dedotto l’assenza di specifica indicazione del fondamento normativo della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure nuove introdotte con memoria e ha comunque reputato infondato il motivo principale, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi sull’uso della cosa comune, aveva accertato in fatto l’impossibilità di uso paritario e aveva legittimamente determinato l’indennizzo in base al valore locativo, mentre le doglianze su omesso esame dei fatti erano precluse dalla doppia conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure aggiunte nella memoria ex art. 378 / 380-bis.1 c.p.c., perché la memoria non può integrare i motivi del ricorso. Quanto al motivo proposto, ha affermato che: l’art. 1102 c.c. consente l’uso più intenso della cosa comune solo se non se ne altera la destinazione e non si impedisce agli altri partecipanti il pari uso potenziale; il concetto di pari uso non coincide con identica utilizzazione; l’uso esclusivo che impedisca agli altri il godimento del bene, quando non vi sia un titolo giustificativo, legittima la richiesta di ristoro commisurato ai frutti civili, spesso individuati nel canone locativo di mercato; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per doppia conforme; la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. era inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; analogamente per gli artt. 2043 e 833 c.c., le doglianze riguardavano il modo in cui la fattispecie concreta era stata ricostruita, non un errore di sussunzione normativa. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata quale rito introduttivo del giudizio di primo grado.
La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi di ricorso, ma solo illustrarli e chiarirli.
La memoria depositata ai sensi della norma non può sanare o ampliare motivi di ricorso originariamente incompleti.
Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza di fatto è stata però dichiarata inammissibile per doppia conforme.
"ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto"
L’uso della cosa comune è legittimo anche se più intenso, purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri partecipanti il pari uso potenziale.
La violazione della norma non consiste nella diversa valutazione delle prove, ma nell’utilizzo di prove non dedotte dalle parti o introdotte d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
La diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nella valutazione consentita al giudice di merito.
La censura è stata ritenuta non specificamente illustrata e comunque non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La doglianza non integrava un errore nell’interpretazione della norma, ma contestava la ricostruzione del fatto e quindi la valutazione di merito.
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Richiamato solo nella memoria come censura ulteriore, dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente.
Richiamato solo nella memoria come censura ulteriore, dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente.
Richiamato solo nella memoria come censura ulteriore, dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente.
Richiamato solo nella memoria come censura ulteriore, dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente.
Massime di principio
- La memoria ex art. 378 c.p.c. e quella ex art. 380-bis.1 c.p.c. non possono essere utilizzate per integrare o ampliare i motivi del ricorso per cassazione: servono solo a chiarire motivi già ritualmente dedotti.
- In tema di comunione, il criterio del "pari uso" ex art. 1102 c.c. non implica identità materiale e simultanea dell’utilizzo da parte di tutti i partecipanti, ma compatibilità dell’uso individuale con la destinazione del bene e con il pari godimento potenziale degli altri.
- L’uso esclusivo della cosa comune da parte di un partecipante, quando impedisca agli altri comunisti l’utilizzazione diretta o indiretta del bene e manchi un titolo giustificativo, può fondare una pretesa indennitaria commisurata ai frutti civili ritraibili dal bene, normalmente desumibili dal valore locativo di mercato.
- La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione comparativa delle prove.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta: quando la critica investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, il vizio è, se del caso, motivazionale e non di falsa applicazione della norma.
- In presenza di decisione di appello fondata sul medesimo iter logico-argomentativo di quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri specifiche divergenze tra le due decisioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →