Cassazione Civile, Ordinanza n. 15198/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento ai fini IRES per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito d'impresa applicando la disciplina antielusiva delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La società aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento; l'Ufficio aveva quindi proposto appello, rigettato dalla CTR Calabria. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'operatività della presunzione di non operatività, la quale può essere superata dal contribuente solo provando oggettive situazioni impeditive del raggiungimento dei ricavi minimi. La censura, tuttavia, non indicava in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fondava e mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, in particolare in relazione alle ragioni economiche dell'asserita non operatività della società e al mancato avvio di una commessa collegata alla sua costituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti ex art. 366, comma 1, c.p.c., nonché la mancata trascrizione o riassunzione del contenuto rilevante e l'assenza di idonei riferimenti alla fase processuale di produzione; dall'altro, ha osservato che il motivo era sostanzialmente diretto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in sede di legittimità. Ne è derivata la definitività del rigetto della pretesa dell'ente ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 23 dicembre 1994, n. 724
La presunzione di non operatività delle società di comodo può essere superata solo mediante la dimostrazione di oggettive situazioni che abbiano impedito il raggiungimento della soglia minima di ricavi.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, con i dati necessari per individuarne la collocazione nei gradi di merito.
art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti è stato ulteriormente rafforzato da tale disposizione, ma essa è applicabile solo ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina processuale richiamata dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ne ha rilevato la sostanziale natura meritale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su documenti o atti processuali è inammissibile se non ne indica specificamente contenuto, collocazione processuale e riferimenti idonei a reperirli negli atti di merito.
- Non è consentito trasformare un motivo formalmente denunciato come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o di rivalutazione delle prove.
- La presunzione legale di non operatività delle società di comodo è superabile solo mediante prova di oggettive circostanze impeditive del conseguimento dei ricavi minimi.
- L'inosservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del motivo, senza che la Corte possa supplire ricercando autonomamente gli atti nel fascicolo di merito.
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