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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04111/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Giudice di pace di Roma resa in sede di riassunzione dopo una precedente cassazione con rinvio. In quella sede il giudice aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Questura e aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla convalida del trattenimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 50, 383 e 392 c.p.c., sostenendo che, essendo il processo stato riassunto a seguito di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio non poteva nuovamente esaminare questioni di competenza né dichiararsi incompetente, perché la sentenza rescindente aveva già individuato l'ufficio giudiziario competente per il giudizio rescissorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la decisione di cassazione con rinvio contiene una statuizione di competenza funzionale quanto all'ufficio giudiziario davanti al quale deve svolgersi il giudizio di rinvio, e che tale statuizione preclude al giudice del rinvio di riesaminare questioni di competenza anche se eccepite dalle parti. Per effetto di ciò, l'ordinanza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., poiché il termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento era già decorso. Quanto alle spese, la Corte ha ricordato che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e trattandosi di soccombenza di un'Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese in questa sede; la liquidazione spetta al giudice del procedimento ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso, in relazione alla riassunzione dopo cassazione con rinvio

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso, nel contesto del giudizio rescissorio a seguito di cassazione con rinvio

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso, con riferimento alla riassunzione dopo cassazione con rinvio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché non era più possibile disporre la convalida del trattenimento per decorso del termine perentorio

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come norma che attribuisce al giudice del procedimento la liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione, secondo il caso concreto richiamato dalla Corte

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, poiché concerne la condanna in favore dello Stato contro la parte soccombente non ammessa al patrocinio

  • art. 2697 c.c.

    non citato nel testo

  • art. 2043 c.c.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • La sentenza che cassi con rinvio e individui l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgerà il giudizio rescissorio contiene una statuizione di competenza funzionale vincolante per il giudice di rinvio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può rimettere in discussione la competenza già implicitamente o esplicitamente fissata dalla decisione rescindente, neppure se la questione è riproposta da una parte.
  • Quando la verifica della legittimità del trattenimento amministrativo diviene impossibile per decorso del termine perentorio previsto per la convalida, la cassazione può avvenire senza rinvio, perché non residua un potere decisorio utile del giudice di merito.
  • In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la regolazione ordinaria delle spese di lite in favore o contro lo Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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