Cassazione Civile, Ordinanza n. 10306/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori di ammodernamento della rete stradale di una variante. Un collegio arbitrale, adito per la risoluzione della lite insorta tra le parti in relazione all'esecuzione dell'appalto, aveva condannato il committente al pagamento di una somma oltre interessi. Il committente ha impugnato il lodo e la Corte d'appello ha dichiarato la nullità del lodo per difetto di potestas judicandi degli arbitri, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 47 del capitolato generale d'appalto, nel testo risultante dalla reviviscenza della versione anteriore alla modifica del 1981, e quindi affermando la possibilità di declinatoria della competenza arbitrale. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di concisa esposizione dei fatti e delle ragioni, per mancata ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale e mancata specifica valutazione del caso; 2) violazione di norme sul regime dell'arbitrato e sull'efficacia del richiamo al capitolato generale, sostenendo che il rinvio contenuto nel capitolato speciale operava solo per volontà pattizia e non come arbitrato imposto per legge, con esclusione della reviviscenza automatica della facoltà di derogare alla competenza arbitrale; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 829 c.p.c., deducendo che la ricostruzione della volontà negoziale spettava agli arbitri ed era insindacabile in sede di impugnazione salvo motivazione radicalmente insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando la nullità della sentenza d'appello per difetto del requisito della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione, poiché la Corte territoriale non aveva descritto in modo intelligibile la natura della controversia, lo svolgimento del procedimento arbitrale, le censure mosse al lodo, la data del contratto e quella dell'instaurazione dell'arbitrato, rendendo così impossibile verificare la pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato e comprendere il ragionamento seguito. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione intellegibile con l'esposizione, sia pure concisa, dei fatti rilevanti e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza o insufficienza tale da impedire la comprensione del ragionamento determina nullità.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiede una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione; l'obbligo non viene meno per effetto della riformulazione della norma.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
È il parametro evocato per la nullità del lodo in caso di difetto di potestas judicandi degli arbitri.
art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Nel quadro della controversia è richiamato per la disciplina dell'arbitrato negli appalti pubblici; la sentenza di merito lo ha considerato reviviscente nella versione anteriore alla modifica del 1981.
art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
La Corte d'appello aveva ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione avesse determinato la reviviscenza ex tunc della disciplina precedente sull'arbitrato.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'arbitrato imposto per legge o per atto autoritativo è il solo suscettibile di problemi di compatibilità costituzionale.
art. 102 Cost.
È richiamato dalla ricorrente nello stesso ragionamento sulla legittimità dell'arbitrato imposto rispetto alla giurisdizione ordinaria.
È evocato dalla ricorrente a sostegno del rilievo vincolante della volontà contrattuale delle parti.
È richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità/operatività della clausola compromissoria e della disciplina applicabile.
Sono evocati per contestare l'interpretazione della clausola compromissoria e della comune intenzione delle parti.
art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È richiamato dalla ricorrente fra le norme che, a suo dire, la Corte d'appello avrebbe violato nel ricostruire il regime dell'arbitrato e il rapporto tra volontà negoziale e disciplina pubblicistica.
art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina che, secondo la sua tesi, non giustificava la soluzione adottata dalla Corte d'appello.
art. 3, quinto comma, della legge 10 dicembre 1984, n. 839
È richiamato dalla ricorrente come ulteriore norma evocata a sostegno della disciplina applicabile.
Sono richiamati in relazione alla disciplina generale dell'arbitrato e alla volontà delle parti di deferire le controversie ad arbitri.
art. 349 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
È richiamato dalla ricorrente nell'elencazione delle norme asseritamente violate o falsamente applicate.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla quando ometta del tutto o in modo sostanzialmente insufficiente la concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione, se tale mancanza impedisce di individuare la fattispecie esaminata e di verificare la correttezza del percorso logico-giuridico seguito.
- Il requisito motivazionale non è soddisfatto dalla sola evocazione di un precedente giurisprudenziale o dal richiamo della clausola contrattuale, se mancano gli elementi indispensabili a comprendere la vicenda sostanziale e processuale su cui il precedente viene calato.
- L'esame delle censure sulla validità del lodo arbitrale presuppone una motivazione della decisione di merito che consenta di verificare la data del contratto, l'instaurazione del procedimento arbitrale, la disciplina pattizia richiamata e le ragioni per cui gli arbitri abbiano ritenuto sussistente la propria potestas judicandi.
- Quando la decisione di merito è cassata per vizio motivazionale radicale, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della disciplina arbitrale o l'interpretazione della clausola compromissoria.
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