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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33134/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere per il capo 72) (associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e cessione di armi e munizioni). Il ricorrente propone cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per reati diversi (RIT 694/22 e 1705/22) per mancata connessione; 2) vizio della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (apparenza o mancanza di motivazione); 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità dell'associazione e alla partecipazione dell'Argirò (mancanza di prove su elementi costitutivi ex art.416 c.2); 4) manifesta illogicità del quadro indiziario, che si fonderebbe solo su poche conversazioni e riscontri episodici; 5) insufficiente articolazione del pericolo di reiterazione, astratto e non concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni in quanto i fatti emersi risultano connessi, sul piano sostanziale e con parziale coincidenza soggettiva e spazio-temporale, con le investigazioni originarie (richiamando la giurisprudenza sulle connessioni ex art.12 c.p.p.). Ha valutato la motivazione dei decreti di autorizzazione come congrua e, sebbene possano sussistere censure sulla puntualità, non ravvisa una mancanza o mera apparenza della motivazione idonea a determinare l'inutilizzabilità delle captazioni. Ha confermato che la partecipazione all'associazione può essere provata anche attraverso adesione e contributi limitati nel tempo (affectio societatis) e non richiede la commissione di reati-fine; ha ritenuto sufficienti le captazioni, i riscontri (sequestri, acquisti, possesso di munizioni) e le dichiarazioni dei collaboratori come elementi di gravità indiziaria. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Disciplina l'associazione per delinquere; la Corte ricorda che per la partecipazione è sufficiente l'adesione e il contributo anche limitato nel tempo (affectio societatis), non è necessaria la commissione dei reati-fine per configurare l'associazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato come aggravante esclusa in relazione al capo contestato; menzionato nel quadro investigativo originario.

  • art. 73 e 74 d.p.r. 309/1990

    Reati in relazione ai quali erano state inizialmente autorizzate le intercettazioni; la Corte ha ritenuto che emergessero fatti connessi relativi al traffico di armi e munizioni.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi salvo casi di indispensabilità o connessione; la Corte ha applicato la nozione di connessione ex art.12 c.p.p. per ritenere ammissibile l'utilizzo.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    La connessione tra procedimenti è valutata anche sul piano della connessione sostanziale dei reati (medesimo disegno criminoso o legame oggettivo); la Corte ha ritenuto sussistente un vincolo di connessione tra le indagini iniziali e gli elementi emersi relativi alle armi.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dell'utilizzo delle captazioni; la Corte li richiama come parametro per l'utilizzabilità quando sussiste connessione.

  • art. 267 e 271 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla motivazione dei decreti di intercettazione e sui divieti di utilizzazione in caso di inosservanza: la Corte distingue tra mancanza/meramente apparente motivazione (che comporta inutilizzabilità) e difetto di motivazione emendabile; nel caso concreto ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regole generali sulla motivazione degli atti: la Corte precisa la prevalenza delle norme speciali in materia di intercettazioni (art.271) rispetto a regole generali di nullità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di rito per i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato le censure dedotte ai sensi di tale articolo e le ha rigettate per infondatezza o inammissibilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa al pericolo di reiterazione e all'adozione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il giudice avesse motivato la concretezza e l'attualità del pericolo.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per specifici reati possono essere utilizzate per accertare fatti diversi qualora sussista una connessione sostanziale (art.12 c.p.p.) tra i reati; la valutazione della connessione si fonda su quanto effettivamente emerso nelle indagini e non sulla mera enunciazione astratta.
  • La mancanza o la mera apparenza della motivazione dei decreti di intercettazione determina l'inutilizzabilità delle captazioni; viceversa, vizi di incompletezza o insufficienti specificazioni sono emendabili e non necessariamente determinano l'esclusione delle intercettazioni.
  • La partecipazione ad un'associazione per delinquere si prova anche attraverso adesione e contributi limitati temporalmente: non è richiesta la commissione dei reati-fine per dimostrare l'affectio societatis.
  • In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione libera del materiale probatorio; le censure devono evidenziare vizi di diritto o motivazionali rilevanti e non semplici divergenze di valutazione degli elementi probatori.
  • Per giustificare misure cautelari è necessario un pericolo di reiterazione concreto e attuale, ma il giudice può basarsi su elementi quali il ruolo attivo nel gruppo, l'accesso a risorse utili al reato (es. porto d'armi, possibilità di acquisto) e il possesso ingiustificato di materiale illecito.

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