Cassazione Civile, Ordinanza n. 32485/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da un lavoratore che aveva svolto attività di fatto alle dipendenze di una amministrazione scolastica nonostante la carenza del titolo legittimante l’assunzione, di ottenere dall’ente previdenziale il pagamento del trattamento di fine servizio. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’ente, ritenendo che l’attività di fatto ex art. 2126 c.c. non ostasse al diritto al TFS e che non ricorresse litisconsorzio necessario con il datore formale. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione e dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del contraddittorio, affermando la necessità della partecipazione al giudizio dell’amministrazione scolastica formale datrice di lavoro, poiché questa aveva chiesto all’ente la restituzione delle somme accantonate per il TFS nei limiti di legge. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell’art. 102 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 215 d.lgs. n. 174/2016, sostenendo che il datore formale non aveva chiesto la restituzione integrale delle somme ma solo la devoluzione delle somme recuperabili nei limiti di legge; (2) violazione dell’art. 102 c.p.c. e dei principi sul litisconsorzio necessario, rilevando che in materia previdenziale ente e datore restano titolari di rapporti distinti e che l’unico obbligato al pagamento del TFS era l’INPS; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Ancona e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che, nella domanda del lavoratore rivolta soltanto all’ente previdenziale per il pagamento del TFS, sussistesse un litisconsorzio necessario con il datore di lavoro formale, poiché i rapporti tra lavoratore, datore e ente previdenziale restano bilaterali e distinti; la questione relativa al rapporto di lavoro poteva essere accertata incidentalmente, senza produrre giudicato nei confronti del datore estraneo al giudizio. La pronuncia richiama il precedente orientamento secondo cui il litisconsorzio necessario può porsi in controversie sul versamento dei contributi omessi, ma non nella diversa ipotesi di domanda di prestazione previdenziale rivolta all’ente. È stato inoltre ribadito che l’attività di fatto ex art. 2126 c.c. consente il riconoscimento della retribuzione, della contribuzione e del TFS, che costituisce componente della giusta retribuzione.
Norme richiamate
La prestazione lavorativa di fatto, pur in assenza di un valido titolo di assunzione, rileva ai fini retributivi, contributivi e del diritto al TFS per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto.
Il litisconsorzio necessario va escluso quando la controversia riguarda solo il rapporto previdenziale con l’ente e il rapporto con il datore di lavoro resta estraneo al giudizio; l’accertamento sul rapporto di lavoro può essere compiuto incidenter tantum.
art. 215 del d.lgs. n. 174 del 2016
È evocato dal ricorrente a sostegno dell’insussistenza dell’asserita necessità di coinvolgere il datore formale nella fase di recupero delle somme erariali, ma la Corte accoglie il ricorso senza fondare la decisione su una specifica interpretazione di tale norma.
La censura sulle spese viene assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.
La Corte d’appello aveva disposto la rimessione della causa al primo giudice per asserita violazione del contraddittorio; la Cassazione escludeva il presupposto di tale rimessione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, essendo accolto il ricorso.
art. 36 Cost.
Il TFS è richiamato, per il tramite di Corte cost. n. 130/2023, come componente della giusta retribuzione.
Massime di principio
- Nelle controversie in cui il lavoratore domanda all’ente previdenziale una prestazione dovuta per effetto di un rapporto di lavoro di fatto, non sussiste litisconsorzio necessario con il datore di lavoro formale se il petitum riguarda solo il rapporto previdenziale.
- La partecipazione del datore di lavoro è necessaria solo quando il giudizio investe direttamente l’obbligo contributivo o una situazione sostanziale unitaria tale da imporre una decisione inscindibile nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
- Il rapporto di lavoro, il rapporto previdenziale e il rapporto tra datore e ente previdenziale restano distinti e non si trasformano in un unico rapporto trilatero per il solo fatto che la prestazione previdenziale dipenda da un’attività lavorativa effettivamente svolta.
- L’accertamento dell’esistenza di un rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. può essere compiuto incidentalmente nel giudizio promosso contro l’ente previdenziale, senza produrre giudicato nei confronti del datore rimasto estraneo.
- Il trattamento di fine servizio, nei casi di attività lavorativa effettivamente svolta, può essere riconosciuto quale componente della giusta retribuzione e quindi essere tutelato anche in presenza di invalidità del titolo di assunzione.
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