Cassazione Penale, Sentenza n. 14096/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata dal "metodo mafioso" (artt. 81, 110, 629, 416-bis.1 c.p.). Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento della prova (mancata considerazione del dispositivo dell'assoluzione di un concorrente giudicato separatamente; errata valutazione di intercettazioni); mancata prova del contributo causale e della partecipazione concorsuale (Di Grazia contestava di essere soltanto beneficiario dell'assunzione e non concorrente); equivocata qualificazione del fatto come estorsione (invece che violenza privata) perché il numero dei dipendenti non sarebbe aumentato; errata applicazione/quantificazione delle circostanze aggravanti e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che, in presenza di "doppia conforme" tra primo grado e appello, il sindacato di legittimità è limitato e non richiede l'esame puntuale di ogni deduzione difensiva purché la motivazione complessiva sia logica e sufficiente. Ha ritenuto non vincolante il mero dispositivo dell'assoluzione di un altro concorrente estratto senza il testo integrale della sentenza, ha mantenuto la valutazione della prova e la qualificazione del reato come estorsione (anche quando il profitto si concretizza nella fase finale dell'assunzione), e ha confermato l'aggravante del metodo mafioso nonché la determinazione della pena. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nelle somme liquidate nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Citato in relazione alla richiesta di trattazione orale: norma procedurale che disciplina l'udienza di discussione in Cassazione e la richiesta delle parti.
Limita la esposizione dei motivi di ricorso nella motivazione della Corte di legittimità; la Corte richiama il principio per motivare la sintesi dei motivi.
Riferimenti alla prova documentale e ai limiti dell'uso del dispositivo di sentenza: la Corte osserva che il solo dispositivo di assoluzione non ha pieno valore probatorio se manca il testo integrale.
art. 546 c.p.p. e art. 530, 533 c.p.p.
Richiamati in relazione ai profili di motivazione e al sindacato di legittimità sulle deduzioni difensive: la Corte spiega i limiti del controllo sulla motivazione di merito.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti; la Corte la applica condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
Usato per qualificare la pluralità di azioni come esecutive di un medesimo disegno criminoso (pluralità di azioni in un medesimo disegno).
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte afferma che la partecipazione può manifestarsi in forme differenziate e anche nella fase finale (es. il "riscossore" finale).
Norma sostanziale sull'estorsione: la Corte conferma che la condotta è configurabile anche quando l'imposizione determina una compressione dell'autonomia negoziale della vittima, indipendentemente da un danno economico quantificabile.
Circostanza aggravante per l'uso del metodo mafioso: la Corte ritiene adeguatamente motivata la sussistenza del metodo mafioso sulla base di intimidazioni e modalità tipiche del contesto mafioso.
art. 628, comma terzo, n. 3 c.p.
Richiamata dalle difese come aggravante; la Corte segnala che tale aggravante era stata invece esclusa dal giudice di primo grado, per cui la censura era priva di interesse.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ritiene la valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata e non arbitraria.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma tra primo grado e appello) il sindacato di legittimità è limitato: non è necessario confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive se la motivazione complessiva è logica e adeguata.
- Il mero inserimento in atti del solo dispositivo di una sentenza assolutoria di altro procedimento non vincola automaticamente il giudice chiamato a decidere su altro imputato; servono il testo integrale e le ragioni della decisione per assumere effetti probatori vincolanti.
- Il concorso di persone nell'estorsione può sussistere anche quando il contributo materiale del coautore si realizzi solo nella fase finale (es. percepimento del profitto/assunzione), purché vi sia conoscenza e accettazione del comune intendimento criminoso.
- L'elemento dell'"ingiusto profitto con altrui danno" nell'estorsione contrattuale può desumersi dalla compressione dell'autonomia negoziale della vittima; non è necessario dimostrare un danno economico misurabile se la vittima è costretta ad assumere comportamenti contrari alla propria volontà.
- La qualificazione del "metodo mafioso" può fondarsi su intimidazioni esplicite o implicite, riferimenti, intimidazioni contestuali e sul contesto relazionale dell'agente con ambienti mafiosi; la valutazione è rimessa al giudice di merito purché motivata.
- Le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili in Cassazione: il controllo è sulla logicità e completezza della motivazione, non sulla ritrattazione del giudizio di merito.
- La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito: uno scostamento lieve dal minimo edittale è ammissibile se adeguatamente motivato con riferimento alla personalità e alla gravità del fatto.
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