Cassazione Civile, Ordinanza n. 10266/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio il proprietario di un fondo agricolo chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione del terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo non provato un possesso esclusivo uti dominus idoneo ad usucapire. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi, denunciando la violazione degli artt. 1158, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente il compendio istruttorio e non avrebbe attribuito adeguato rilievo alle risultanze probatorie, dalle quali il ricorrente assumeva emergere il possesso utile ad usucapionem, o comunque una situazione di compossesso e l'inefficacia di un atto di donazione fondato sul presupposto dell'avvenuta usucapione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, per l'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno non basta a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus, essendo compatibile anche con una relazione di fatto fondata su titolo convenzionale o tolleranza del proprietario; ha richiamato la recinzione del fondo come indizio particolarmente significativo dello ius excludendi alios. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione ventennale, ma la Corte ha ritenuto non dimostrato il possesso utile richiesto per applicarla
richiamato in tema di onere della prova del possesso utile all'usucapione
invocato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta volta a una diversa lettura delle prove
invocato dal ricorrente, ma non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio
art. 111 Cost.
richiamato nel quadro della censura sul vizio motivazionale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso, ritenuti inammissibili perché diretti a una rivalutazione di fatto
procedura di definizione accelerata seguita; la Corte ha condiviso la proposta che evidenziava l'inammissibilità
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta del ricorrente
applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore per lite ritenuta infondata secondo la disciplina richiamata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
- Per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un fondo agricolo non basta allegare o provare la mera coltivazione del terreno, poiché tale attività è compatibile anche con un rapporto di detenzione o con la tolleranza del proprietario.
- La prova del possesso utile ad usucapionem deve dimostrare un esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, cioè un possesso esclusivo e uti dominus, con connotati idonei a escludere gli altri dal godimento del bene.
- La recinzione del fondo costituisce, in concreto, un indice particolarmente rilevante della volontà di esercitare sul bene un potere esclusivo e di escludere i terzi, pur non essendo l'unico mezzo di prova astrattamente possibile.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e ne esclude altre, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga in modo sufficiente le ragioni del proprio convincimento.
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