Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per asserito danno erariale causato da deliberazioni di giunta comunale in materia di trasporto pubblico locale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta; in appello la Corte dei conti aveva riformato la decisione, ravvisando l'illegittimità delle delibere per invasione di competenze consiliari e liquidando un danno. Successivamente, in revocazione, la Corte dei conti aveva corretto un errore di calcolo riferito ai chilometri percorsi nel 2014 e rideterminato in diminuzione il danno. I ricorrenti hanno allora proposto tre ricorsi per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., denunciando eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia: sostengono che la Corte dei conti, nel giudizio di revocazione, avrebbe omesso di esaminare fatti e documenti decisivi, avrebbe deciso su questioni non contestate dalla Procura, avrebbe trasformato errori di fatto in errori di giudizio e avrebbe invaso la sfera amministrativa sostituendosi alle scelte discrezionali dell'ente locale.
La decisione
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi perché riferiti alla medesima sentenza contabile e li dichiara inammissibili. Le censure sono qualificate come doglianze su errores in procedendo o in iudicando, cioè sul cattivo esercizio della giurisdizione e non sui suoi limiti esterni. Secondo la Corte, nel giudizio di revocazione contro sentenze della Corte dei conti, il sindacato delle Sezioni Unite può investire solo la sussistenza in sé del potere di revocazione, non le modalità con cui esso è stato esercitato; inoltre, il giudice contabile può verificare l'illegittimità dell'atto amministrativo ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale senza invadere la giurisdizione amministrativa. Nessuna lesione del diritto di difesa o corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra, in questo caso, un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale. Consegue la declaratoria di inammissibilità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza condanna alle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori di giudizio del giudice speciale
richiamato come base del controllo di legittimità sulle sentenze per motivi di giurisdizione
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti come parametro del dedotto diniego di giustizia, ma ritenuto non violato
art. 6 CEDU
invocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo, ma la Corte esclude la violazione
art. 42, comma 2, lett. e) TUEL
richiamato per affermare che la ripartizione di competenze in materia di trasporto pubblico rientra nell'attività interpretativa del giudice contabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare il contributo unificato aggiuntivo
art. 207 codice di giustizia contabile
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per delimitare il sindacato sui motivi attinenti alla giurisdizione
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice contabile pronunciate su revocazione, il controllo delle Sezioni Unite riguarda solo la sussistenza del potere di revocazione e non il modo in cui quel potere è stato esercitato, salvo che emerga uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il mero errore del giudice speciale nella valutazione delle prove, nell'interpretazione degli atti, nella qualificazione delle censure come errori di fatto o di diritto o nella determinazione del thema decidendum.
- Il diniego di giustizia denunciabile come vizio di giurisdizione richiede che il giudice abbia negato la propria potestas iudicandi per ragioni di estraneità assoluta della domanda alla sfera giurisdizionale; non basta che abbia deciso male o omesso di esaminare una doglianza.
- Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il giudice può accertare l'illegittimità di un atto amministrativo ai soli fini della verifica della responsabilità e del danno erariale, senza per ciò solo invadere la giurisdizione amministrativa o il merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione.
- La deduzione che il giudice abbia pronunciato su questioni non espressamente contestate dalla Procura o su fatti asseritamente mai introdotti nel contraddittorio integra, di regola, una censura di error in procedendo o in iudicando, non un vizio di giurisdizione.
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