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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di risarcimento per la diminuzione di valore di un terreno, che si assumeva inquinato da sostanze residue riconducibili all'attività svolta in passato dalla società convenuta, locataria dell'area sino al 1985. L'originario attore sosteneva di avere avuto conoscenza dell'inquinamento solo nel 2001, dopo una verifica tecnica, e di essere divenuto proprietario della superficie soltanto nel 2002 per assegnazione ereditaria. La società eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio e contestava anche il nesso causale. Il Tribunale aveva escluso la prescrizione, qualificando il pregiudizio come danno ambientale, ma aveva comunque rigettato la domanda per difetto di nesso causale. In appello, gli eredi dell'attore insistevano per la riforma della decisione, mentre la società chiedeva la conferma della sentenza con diversa motivazione e proponeva impugnazione incidentale sulla prescrizione e sulle spese. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione di prescrizione e ha dichiarato estinto il diritto al risarcimento. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come appello incidentale la mera riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c.; che la motivazione fosse apparente o insufficiente; che non fossero stati correttamente individuati il dies a quo e la decorrenza della prescrizione; e che fosse tardivo l'appello incidentale relativo alle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la Corte d'appello poteva interpretare l'atto della società come appello incidentale, poiché dal suo contenuto emergeva chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione anche sulla prescrizione; ha escluso vizi motivazionali autonomamente rilevanti, trattandosi in sostanza di censure di merito e di rivalutazione del materiale probatorio; ha condiviso la valutazione secondo cui la conoscenza del danno era già desumibile da atti anteriori alla relazione tecnica del 2001, in particolare dalla raccomandata comunale del luglio 2000 che segnalava rifiuti e sversamenti inquinanti e chiedeva verifiche sul grado e l'estensione dell'inquinamento; ha dichiarato nuova, e comunque infondata, la doglianza sulla tardività dell'impugnazione incidentale sulle spese, richiamando il principio per cui l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche contro un capo autonomo della sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, e la Corte ha dato atto degli ulteriori adempimenti di legge in materia di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dall'appellato nel rispetto della disciplina processuale; la Corte richiama il principio secondo cui non vi è distinzione, ai fini dell'ammissibilità, tra capi autonomi o meno della sentenza impugnata principale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di impugnazione va interpretato in base al suo contenuto complessivo, potendo essere qualificato come appello incidentale se esprime in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale dell'appellato è ammesso secondo la disciplina ordinaria e, in via tardiva, secondo il principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione di un'eccezione o domanda non sempre è sufficiente; tuttavia, nel caso concreto, il contenuto dell'atto è stato letto come vera impugnazione incidentale, non come semplice riserva di riproposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la denunciata ultrapetizione o omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello si è pronunciato sul tema della prescrizione in modo coerente con il contenuto dell'atto.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a una diversa lettura delle prove non sono ammissibili in cassazione, perché implicano una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio e della sua idoneità a fondare la decorrenza della prescrizione spetta al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Non ricorre motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale base della pretesa risarcitoria da fatto illecito; il giudice ribadisce che la decorrenza della prescrizione segue la percepibilità della lesione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danno è percepibile secondo l'ordinaria diligenza.

  • art. 2947 c.c.

    Per il risarcimento da fatto illecito opera il termine di prescrizione quinquennale, la cui decorrenza va ancorata alla conoscibilità del danno.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa violazioni del giudicato o profili incompatibili con la decisione d'appello.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardività dell'appello incidentale, ma la Corte considera la censura nuova e comunque infondata alla luce della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 326 c.p.c.

    È menzionato ai fini del termine per impugnare, ma non conduce all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale nel caso concreto.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla tardività, senza che ciò muti l'esito per effetto del principio sull'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma non idoneo a scardinare la valutazione di fatto della decorrenza della prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto degli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, la qualificazione di un atto come appello incidentale non dipende dalla formula usata dalla parte, ma dal contenuto sostanziale delle conclusioni e delle censure, che deve rivelare in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.
  • La riproposizione di un'eccezione ex art. 346 c.p.c. non impedisce che, se dal tenore complessivo dell'atto emerge una domanda di riforma della sentenza sul punto, il giudice la qualifichi come appello incidentale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché la ricostruzione del fatto e la selezione degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
  • In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre da quando la lesione è percepibile dal danneggiato secondo l'ordinaria diligenza, non necessariamente dal momento della piena quantificazione tecnica del pregiudizio.
  • Quando il giudice di merito individua una data anteriore di conoscenza del danno sulla base di specifici atti o comunicazioni, non è necessario esaminare ulteriori elementi successivi che risultano superati ai fini del dies a quo.
  • L'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta dall'appellato anche contro un capo autonomo della sentenza, perché la disciplina degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non introduce una distinzione in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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