Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36073/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita di un puledro e dalla mancata consegna, da parte del venditore, della documentazione necessaria a registrare il trasferimento di proprietà presso gli enti competenti. L'acquirente ha dedotto di aver poi concluso una promessa di vendita del medesimo animale a un terzo, con caparra confirmatoria e termine essenziale per il definitivo, ma di non aver potuto perfezionare il trasferimento per la mancata regolarizzazione documentale. Ha quindi chiesto la risoluzione della compravendita originaria e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo grave l'inadempimento del venditore. In appello, invece, la domanda è stata respinta per accoglimento dell'eccezione di inadempimento del venditore originario, ritenendo più grave il mancato pagamento del residuo prezzo da parte dell'acquirente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestato il prezzo di vendita; 2) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in relazione all'eccezione di inadempimento; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. per difetto di simultaneità e proporzionalità tra i reciproci inadempimenti; 4) violazione dell'art. 1153 c.c. assumendo che la proprietà del cavallo fosse già passata con la traditio; 5) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato la corrispondenza sui premi del cavallo; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di mantenimento del puledro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo e il secondo perché la questione del prezzo era già stata accertata in primo grado e non era stata utilmente censurata; il terzo perché la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti spetta al giudice di merito ed era sorretta da motivazione; il quarto perché l'art. 1153 c.c. era estraneo alla fattispecie, non essendovi contestazione sulla proprietà iniziale del bene ma sull'adempimento dell'obbligazione di pagamento; il quinto perché i fatti addotti erano irrilevanti rispetto alla ratio decidendi; il sesto perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sulla domanda, ritenendo assorbite le altre questioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera e può rendere pacifico un fatto non specificamente contestato; inoltre, la questione del prezzo risultava comunque già accertata in primo grado e non validamente censurata.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento va valutata con riferimento alla gravità dei reciproci inadempimenti; il giudizio comparativo è rimesso al merito se motivato.

  • art. 2697 c.c.

    la ripartizione dell'onere della prova dipende dalla corretta qualificazione dell'eccezione di inadempimento, ma nel caso concreto la relativa questione era preclusa dall'accertamento già compiuto sul prezzo.

  • art. 1153 c.c.

    la norma sull'acquisto a non domino di beni mobili posseduti in buona fede è inconferente quando la lite riguarda l'adempimento del pagamento in un contratto di compravendita.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non sussiste quando i fatti indicati sono irrilevanti rispetto alla decisione adottata.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia se il giudice, dichiarando assorbite le ulteriori questioni dopo aver accolto una eccezione decisiva, rigetta comunque la domanda proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione un accertamento di fatto ormai coperto da preclusione processuale o non specificamente censurato nei gradi di merito.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti; tale apprezzamento, se congruamente motivato, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
  • Il principio di non contestazione può rendere pacifici i fatti allegati dalla controparte, ma la sua applicazione è assorbita quando il fatto risulti già oggetto di accertamento giudiziale non impugnato.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto indicato non incide sulla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, pur dichiarando assorbite le ulteriori questioni, si è comunque pronunciato sulla domanda principale in modo incompatibile con l'accoglimento delle pretese ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.