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Sentenza

Sentenza del 07/06/2024 n. 520 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Dott.ssa P.C. la responsabilità per aver apposto un visto di conformità infedele sulla dichiarazione IVA del 2012, consentendo alla società Pa.Co. Srl di utilizzare in compensazione crediti IVA inesistenti derivanti da un sistema fraudolento basato su fatture per operazioni inesistenti. L'atto di contestazione è stato emesso ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 9 del D.Lgs. 472/1997 per il concorso nella violazione. La Dott.ssa P.C. ha contestato la legittimità dell'atto, la mancanza di prova delle violazioni e l'ammontare della sanzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha parzialmente accolto il ricorso della Dott.ssa P.C., riducendo la sanzione sulla base del principio di responsabilità attenuata prevista per i professionisti (art. 2236 c.c.) e non ritenendo provata una consapevole partecipazione alla frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha confermato la responsabilità della professionista per negligenza grave ma non per dolo, applicando la sanzione di cui all'art. 39 D.Lgs. 241/1997 per il rilascio del visto infedele. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 471/1997

    Sanzione per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

  • D.Lgs. 472/1997

    Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna soggiace alla sanzione; applicato per il concorso della professionista nella violazione della società.

  • D.Lgs. 241/1997

    Sanzione amministrativa per rilascio di visto di conformità infedele; applicata in caso di negligenza grave senza dolo.

  • Codice Civile

    Responsabilità del prestatore d'opera professionale attenuata, limitata a dolo o colpa grave in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà.

  • DM 31 maggio 1999 n. 164

    Regolamento che disciplina il rilascio del visto di conformità e i relativi controlli da parte dei professionisti.

Massime di principio

  • Quando un professionista appone un visto di conformità su una dichiarazione fiscale, deve effettuare controlli diligenti e documentati sulla correttezza dei dati fiscali; la negligenza grave può comportare sanzioni amministrative anche in assenza di dolo.
  • La responsabilità del professionista per violazioni fiscali è attenuata rispetto a quella della società, essendo richiesto dolo o colpa grave per applicare le sanzioni più severe.
  • L'applicazione delle sanzioni deve seguire le norme specifiche previste per il rilascio del visto di conformità, non potendosi sostituire con norme di responsabilità civile generali.
  • In presenza di concorso nella violazione tra soggetti diversi, ciascuno può essere sanzionato in base alla propria responsabilità, ma la sanzione deve essere commisurata al grado di colpa o dolo accertato.
  • L'atto di contestazione deve contenere motivazioni chiare e consentire al destinatario di svolgere adeguate difese, anche se non è obbligatorio allegare integralmente tutta la documentazione originaria se questa è accessibile.

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