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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09526/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa nei confronti di una propria socia per il pagamento del saldo della quota sociale. La socia aveva opposto il decreto sostenendo, in sintesi, che il rapporto associativo fosse solo apparente e imposto dalla necessità di conservare il posto di lavoro dopo il subentro nell'appalto; che nel modulo di adesione mancasse l'indicazione delle trattenute in busta paga destinate a estinguere il debito; che non vi fosse una reale volontà di partecipare alla cooperativa; e che fosse invalida la delibera di riduzione delle quote adottata per coprire le perdite di esercizio del bilancio 2016. La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente l'appello, correggendo il conteggio del credito della cooperativa perché non era stato provato l'azzeramento del valore della quota da restituire alla socia, ma ha respinto gli altri motivi. La socia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi rinunciato al ricorso principale. La cooperativa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto d'ufficio la compensazione tra il credito della cooperativa e il controcredito della socia relativo alla restituzione della quota, senza eccezione di parte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza posto a suo carico l'onere di provare l'azzeramento della quota sociale e quindi l'inesistenza del controcredito della socia.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale per effetto della rituale rinuncia, non accettata. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della cooperativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stato inoltre dato atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice accerta d'ufficio poste creditorie e debitorie derivanti dallo stesso rapporto, trattandosi di compensazione impropria e non di compensazione propria soggetta a eccezione di parte.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile perché la Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto provata dalla socia la propria pretesa restitutoria e non infirmata dalla cooperativa.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso principale, non accettata, determina l'estinzione del giudizio limitatamente a tale impugnazione e incide sul regime delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo misura eccezionale prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto, dalla ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Quando crediti contrapposti derivano dal medesimo rapporto e occorre solo accertare le rispettive poste attive e passive, il giudice può procedere d'ufficio alla compensazione impropria anche in appello, senza necessità di eccezione o domanda riconvenzionale.
  • La compensazione impropria si distingue da quella propria perché non opera come eccezione in senso stretto, ma come operazione contabile di reciproca rettifica delle partite del medesimo rapporto.
  • Una doglianza sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile se muove da una lettura non corretta della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia ritenuto assolto l'onere probatorio della parte che agisce e non adeguatamente contrastata la sua pretesa.
  • La rinuncia rituale al ricorso principale, se non accettata, comporta l'estinzione del giudizio limitatamente a tale impugnazione; l'ulteriore contributo unificato non si applica a tale ipotesi in via estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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