Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13388/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di usucapione proposta da un soggetto che sosteneva di avere posseduto uti dominus, per il tempo necessario, un immobile sito in Olbia e alcune sue porzioni esterne. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata parzialmente riformata; poi la sentenza d'appello era stata cassata dalla Suprema Corte limitatamente alla motivazione sui limiti spaziali del possesso relativo a una specifica area. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato definitivamente la domanda di usucapione, ritenendo che il ricorrente avesse svolto solo attività di decespugliamento, piantumazione di palme e posa di prato inglese con illuminazione, e che tali elementi, collocati in un arco temporale insufficiente, non bastassero a dimostrare il possesso ventennale utile all'usucapione. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che i presupposti dell'usucapione sarebbero stati già definitivamente accertati nella precedente sentenza d'appello; violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un errato governo dell'onere della prova e della presunzione di possesso intermedio; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla maggiore estensione del terreno e al possesso ultraventennale; violazione dell'art. 383 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio motivato secondo i limiti tracciati dalla precedente sentenza rescindente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, la violazione del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., chiarendo che la precedente cassazione aveva investito solo alcune aree e non l'intero immobile; il giudice di rinvio aveva quindi correttamente riesaminato la diversa porzione di terreno relativa al prato inglese. Quanto alle restanti censure, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio, essendosi trattato di annullamento per vizio di motivazione, potesse valutare liberamente i fatti già acquisiti e anche altri fatti, nel rispetto delle preclusioni. Le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale" e che la valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è riservata al giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, al pagamento della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che vi fosse un giudicato esterno o interno impeditivo del riesame della porzione di terreno non coperta dalla precedente cassazione.

  • art. 1140 c.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla nozione di possesso e alla sua prova, ma la Corte non ravvisa violazioni di legge.

  • art. 1142 c.c.

    Invocato per la presunzione di possesso intermedio; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento dei fatti.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione richiamata per sostenere il possesso ultraventennale, ma la Corte conferma il rigetto per difetto di prova del requisito temporale e fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spettava all'attore dimostrare tutti i presupposti dell'usucapione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non dedotte dalle parti; non quando apprezza diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a contestare il prudente apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro delle doglianze di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti sostanzialmente diretti contro la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà fuori dai casi estremi.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato per contestare il giudice di rinvio; la Corte afferma che il giudice si è attenuto ai limiti del rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte precisa che il giudice di rinvio, in caso di cassazione per vizio di motivazione, può rivalutare i fatti già acquisiti e indagarne altri nel rispetto di preclusioni e decadenze.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma sanzionatoria per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base della proposta di definizione del giudizio, poi seguita dalla decisione.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, incombe sulla parte che la invoca l'onere di provare in modo rigoroso il possesso continuato, pacifico e uti dominus per il tempo richiesto, compresi i suoi esatti limiti spaziali quando la domanda riguarda solo una porzione del bene.
  • Se una precedente cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a specifici beni o aree, il giudice di rinvio può riesaminare solo quanto rimasto devoluto, senza estendere il giudicato a porzioni non coperte dalla sentenza rescindente.
  • Quando l'annullamento è disposto per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e accertarne altri nei limiti delle preclusioni processuali, non essendo vincolato a una mera presa d'atto dei risultati probatori precedenti.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: restano denunciabili solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni e l'apprezzamento di attendibilità dei testi, è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella adottata nella sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi, non quando selezioni e apprezzi diversamente le prove dedotte in giudizio.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioniGiudicatoProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.