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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07893/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La lite riguarda una porzione immobiliare contigua all’autostrada in Ventimiglia. La società concessionaria aveva agito in rivendica ex art. 948 c.c. per ottenerne il rilascio, sostenendo che il bene fosse stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità con decreto prefettizio del 1974 e che l’occupazione successiva da parte del convenuto fosse illegittima. Il convenuto aveva resistito, chiamando in garanzia la propria dante causa che gli aveva donato il bene; in appello aveva inoltre proposto appello incidentale condizionato sul tema dell’usucapione. La Corte d’appello aveva accolto la domanda della società, ritenendo che il decreto prefettizio avesse natura espropriativa e che il bene fosse stato validamente acquisito dal concessionario. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici e della normativa espropriativa del 1865, sostenendo che il decreto fosse un mero provvedimento di occupazione immediata e non di esproprio; 2) violazione delle norme sulla concessione traslativa e sui poteri espropriativi del concessionario, negando che la società avesse titolo per l’acquisizione; 3) violazione delle norme su usucapione e prova, censurando il mancato riconoscimento della sdemanializzazione tacita e l’omessa ammissione delle prove testimoniali. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che il decreto e la disciplina speciale consentivano di qualificare l’atto come idoneo al trasferimento del bene e che la censura sull’usucapione mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva ordinato il rilascio del bene in favore della società concessionaria. Ha ritenuto corretta l’interpretazione del decreto prefettizio come atto espropriativo/ablatorio nella cornice della legge del 1865, e ha riconosciuto la compatibilità della vicenda con la disciplina della concessione autostradale e dei poteri espropriativi attribuiti al concessionario. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove sulla sdemanializzazione tacita e sull’usucapione, attività riservata al giudice di merito. Sono state liquidate le spese in favore dei controricorrenti, in solido, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    azione di rivendica utilizzata dalla società per ottenere il rilascio del bene.

  • artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c.

    criteri ermeneutici applicabili anche agli atti amministrativi non normativi, quando se ne contesti l’interpretazione.

  • art. 30, legge 25 giugno 1865 n. 2359

    in caso di indennità concordata o accettata, il prefetto autorizza l’occupazione immediata dei fondi, con riferimento espresso all’indennità; la Corte ne ricava che, nel sistema allora vigente, l’atto può essere coerente con un effetto traslativo.

  • art. 48, legge 25 giugno 1865 n. 2359

    disciplina l’ipotesi di indennità non accettata, con stima e successivo decreto di esproprio.

  • art. 50, legge 25 giugno 1865 n. 2359

    chiarisce che nella ipotesi di espropriazione con indennità contenziosa la proprietà passa con il decreto prefettizio di esproprio.

  • art. 71, legge 25 giugno 1865 n. 2359

    richiamato dai ricorrenti, ma escluso dalla Corte come disciplina dell’occupazione temporanea nel caso concreto.

  • art. 72, legge 25 giugno 1865 n. 2359

    la Corte distingue l’occupazione per forza maggiore o somma urgenza dalla diversa occupazione immediata successiva al pagamento dell’indennità.

  • art. 34, L. 7 febbraio 1961 n. 59

    richiamata per sostenere la partecipazione del concessionario alle procedure espropriative nelle opere stradali.

  • art. 2, L. 24 luglio 1961 n. 729

    consente la concessione della costruzione ed esercizio di autostrade a enti pubblici o privati con regolamentazione convenzionale.

  • art. 244 c.p.c.

    invocato con il terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 1158 c.c.

    invocato per l’usucapione, ma la domanda è stata respinta in quanto il bene sarebbe demaniale e quindi non usucapibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sui profili probatori; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a un nuovo esame delle prove.

  • D.M. 25 febbraio 1963

    unitamente alla convenzione con ANAS è stato valorizzato per riconoscere i poteri espropriativi al concessionario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; altrimenti, la censura è inammissibile o comunque non fondata se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logicamente non contraddittorio.
  • I criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c. sono applicabili anche agli atti amministrativi non normativi, in quanto diretti a ricostruire una volontà fenomenica e obiettiva della pubblica amministrazione.
  • Nel sistema della legge espropriativa del 1865, quando l’indennità è stata accettata o concordata, il provvedimento prefettizio di autorizzazione all’occupazione immediata può inserirsi in un procedimento che conduce al trasferimento del bene senza necessità di un distinto decreto ablatorio come nell’ipotesi di indennità contenziosa.
  • La distinta disciplina dell’occupazione urgente o per forza maggiore non è sovrapponibile all’occupazione immediata successiva al pagamento o alla definizione dell’indennità espropriativa.
  • La censura di violazione di legge in cassazione non può risolversi nella contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito: se si contestano le risultanze istruttorie e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile salvo deduzione di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il bene demaniale non è suscettibile di usucapione; pertanto, la contestazione sull’usucapione resta assorbita se non è validamente superata la qualificazione del bene come appartenente al demanio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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