Cassazione Civile, Ordinanza n. 12098/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto davanti al Tribunale alcuni assistiti per ottenere il pagamento dei compensi relativi all'attività svolta in loro difesa in un procedimento penale. Il Tribunale aveva condannato alcuni convenuti al pagamento di somme diverse, tra cui euro 6.030 per la redazione di un ricorso per cassazione. In appello, i convenuti avevano articolato cinque censure: (1) mancata ammissione della prova testimoniale sul compenso pattuito; (2) doglianze connesse alla prova del compenso; (3) contestazione della condanna a euro 6.030 sostenendo che la prestazione non fosse stata eseguita dall'avvocato attore e che questi non fosse iscritto all'albo dei cassazionisti; (4) contestazione dell'applicazione dei massimi tariffari; (5) dedotta duplicazione del compenso per la fase cautelare dinanzi al tribunale del riesame. La Corte d'appello ha accolto solo il motivo relativo ai euro 6.030, eliminando tale condanna, e ha confermato il resto, dichiarando inammissibili o respingendo le altre censure. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'inesigibilità del compenso di euro 6.030 per mancata iscrizione all'albo dei cassazionisti; violazione degli artt. 2697 e 2231 c.c., dell'art. 12 d.m. 55/2014 e dell'art. 33 r.d.l. 1578/1933, sostenendo che quel compenso non fosse dovuto; omesso esame del fatto decisivo della mancata iscrizione all'albo dei cassazionisti; violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 12 d.m. 55/2014 nella conferma della liquidazione dei corrispettivi professionali. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura relativa ai euro 6.030 era priva di pertinenza perché tale statuizione era già stata caducata in appello; quanto agli altri motivi, ha osservato che essi non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibili, per genericità, le doglianze sull'entità dei compensi e non aveva rinnovato una valutazione di merito sulla liquidazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non pertinenti alla sentenza impugnata, dato che la Corte d'appello aveva già eliminato la condanna a euro 6.030. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non censurava la ratio decidendi della decisione di appello, limitandosi a riproporre questioni già dichiarate inammissibili per genericità e comunque non confrontandosi con l'accertamento di fatto sulla complessità degli atti di indagine. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di pertinenza o per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata
invocato per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio sul compenso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per sostenere l'inesigibilità del compenso per attività professionale non eseguibile o non svolta dal difensore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato contro la liquidazione dei compensi professionali, ma il motivo è stato giudicato inammissibile
richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi e ai massimi tariffari, ma la censura non ha colpito la ratio decidendi
art. 33 r.d.l. n. 1578/1933
citato in tema di patrocinio in Cassazione e diritto al compenso, ma senza incidenza sull'esito per inammissibilità del motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha giustificato l'affermazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma colpisce una statuizione già caducata o una questione diversa da quella effettivamente decisa.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se la decisione di merito, letta nel suo dispositivo e nella motivazione, ha già eliminato la statuizione oggetto di doglianza, anche quando vi sia un errore meramente numerico o di qualificazione del motivo di appello.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre genericamente questioni di merito già dichiarate inammissibili dal giudice d'appello, senza confrontarsi con le specifiche ragioni dell'inammissibilità e con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
- La contestazione della liquidazione dei compensi professionali richiede una critica puntuale dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a spese; resta fermo l'obbligo del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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