Cassazione Penale, Sentenza n. 32406/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale relativa al periodo in cui Luccisano fu sottoposto a fermo (25/01/2017) e successivamente agli arresti domiciliari (ordinanza 28/01/2017). Le imputazioni riguardavano reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 74 d.P.R. 309/1990 e connessi). In sede di merito Luccisano è stato assolto il 18/11/2020 "per non aver commesso il fatto". La Corte territoriale ha negato l'equa riparazione ritenendo che la condotta extracprocessuale di Luccisano (in particolare l'aver accompagnato Varone e un cittadino colombiano fino a Foppolo pur sapendo che qualcuno doveva prendere il colombiano) fosse caratterizzata da colpa grave/gravissima imprudenza e quindi idonea a ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza della fondatezza delle accuse
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che, valutando ex ante il quadro indiziario complessivo, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la condotta di Luccisano fosse gravemente colposa (grave imprudenza/ negligenza) e quindi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La Cassazione ha rilevato un'illogicità marginale nell'ordinanza impugnata (errata negazione del rapporto familiare con Varone) ma l'ha considerata non decisiva perché gli elementi che giustificano il rifiuto dell'indennizzo (il viaggio finalizzato al narcotraffico compiuto senza accertarsi dei motivi) restano validi. Di conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal resistente
Norme richiamate
Norma richiamata come criterio per escludere l'equa riparazione quando la privazione della libertà è stata causata o concorsa dal comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; citata perché costituiva il capo d'imputazione a carico dell'interessato
Previsione penale relativa alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; richiamata tra le imputazioni contestate (capo E)
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante/causa specifica collegata ai reati sugli stupefacenti cui si riferivano le imputazioni
Norma sul concorso nel reato; citata in relazione al concorso materiale o morale nelle condotte contestate
art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991 n. 203
Normativa integrativa/riferimento normativo collegato alle fattispecie contestate (richiamata nel capo A)
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice valuta ex ante se, al momento dell'adozione della misura cautelare, la condotta dell'interessato abbia creato una apparenza di colpevolezza tale da giustificare l'intervento dell'autorità
- La semplice assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: se emerge che l'imputato ha tenuto una condotta gravemente colposa o dolosa che ha contribuito a creare la falsa apparenza del reato, il diritto all'equa riparazione può essere escluso
- Rapporti di parentela o motivi familiari possono giustificare alcuni comportamenti, ma non sono di per sé sufficienti: devono essere provati e compatibili con la logica del viaggio/contatto per escludere la colpa grave
- Comportamenti ambigui (es. accompagnare persone poi coinvolte in traffici illeciti senza accertare cause o motivi) possono costituire grave imprudenza, soprattutto se gli elementi di fatto fanno ritenere che il viaggio fosse finalizzato ad attività illecite
- In casi simili è fondamentale documentare cause lecite e giustificazioni (rapporti di lavoro, familiari, necessità comprovate) e dimostrare l'assenza di conoscenza o di consapevolezza del carattere illecito delle condotte altrui
- La valutazione si fonda sul quadro indiziario disponibile al momento della misura cautelare; intercettazioni, viaggi, frequentazioni e comportamenti extraprocessuali possono essere determinanti per escludere l'indennizzo
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