Cassazione Civile, Ordinanza n. 05588/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di un dipendente addetto a funzioni di vigile urbano che aveva chiesto l’indennità prevista dall’art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto enti locali e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, assumendo di avere prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale o domenicale senza fruire del riposo compensativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, adita dall’ente datore di lavoro, aveva riformato la decisione ritenendo che, per i lavoratori turnisti, la prestazione resa in giornata festiva fosse compensata integralmente dal trattamento previsto dall’art. 22 del CCNL e che, in ogni caso, il lavoratore non avesse provato specificamente le domeniche lavorate né il mancato godimento del riposo compensativo nei quindici giorni successivi. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione degli artt. 22 e 24 del CCNL, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’erronea esclusione della cumulabilità delle maggiorazioni e per l’omessa pronuncia sulla mancata concessione del riposo; violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c. per non avere riconosciuto la domanda risarcitoria fondata sulla sistematica elusione del riposo settimanale; violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c. per avere negato che il danno da usura psicofisica potesse provarsi anche per presunzioni ed essere in re ipsa; violazione dell’art. 1374 c.c. per non avere riconosciuto il cumulo tra indennità di turnazione e indennità per lavoro festivo; violazione degli artt. 416, comma 3, e 116 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. per avere ritenuto non provati fatti che si assumevano non contestati, anche in relazione al diniego delle prove in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi perché ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Dalla documentazione prodotta dal resistente risultava che il ricorrente era deceduto in data 1 aprile 2019, quindi prima del rilascio della procura speciale datata 14 settembre 2021. Secondo la Corte, la morte della parte, intervenuta prima della notificazione del ricorso, estingue la procura e rende il ricorso inammissibile, poiché i requisiti dell’impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato alle spese l’avvocato che aveva sottoscritto l’impugnazione senza valida procura, ponendo a suo carico anche l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
la Corte d’appello lo aveva ritenuto idoneo a compensare interamente il disagio della prestazione resa in giorno festivo nell’ambito del lavoro a turni; la Cassazione non ha statuito nel merito
art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
norma invocata per ottenere l’indennità per lavoro festivo; la Cassazione non l’ha interpretata nel merito perché ha definito il ricorso in rito
dedotto come violato in relazione alla valutazione della non contestazione e della prova dei fatti
dedotto come violato per la ripartizione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della domanda
art. 36 Cost.
invocato in relazione al diritto al riposo e alla tutela della retribuzione adeguata
richiamato a fondamento del diritto al riposo settimanale e compensativo
invocato come base della domanda risarcitoria per danno da usura psicofisica
invocato come norma di protezione della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore
richiamato per il danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla prestazione oltre il sesto giorno consecutivo
dedotto per sostenere l’integrazione del regolamento contrattuale e il cumulo delle indennità
invocato per contestare la valutazione della non contestazione e la prova dei fatti nel rito del lavoro
dedotto in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e al diritto di difesa
richiamato dalla Corte per affermare che la morte del mandante estingue la procura
in forza dei quali erano stati articolati alcuni motivi di ricorso
parametro di deduzione di plurime censure di violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma di modifica richiamata per l’ulteriore contributo unificato
richiamato in tema di contributo unificato e spese processuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulti che la parte per conto della quale è stata rilasciata la procura era già deceduta prima del suo conferimento e, comunque, prima della notificazione dell’impugnazione, perché la procura è inefficace ed è richiesto che i requisiti dell’impugnazione sussistano al momento della notifica.
- La morte del mandante estingue la procura, con conseguente carenza di valida rappresentanza processuale; tale verifica precede ogni esame del merito dei motivi di ricorso.
- Quando l’impugnazione è proposta senza valida procura, le spese del giudizio possono essere poste a carico del difensore che ha agito in assenza di effettivo conferimento del potere rappresentativo, perché l’attività processuale resta imputabile esclusivamente al legale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova applicazione l’ulteriore contributo unificato a carico del soggetto tenuto secondo la disciplina speciale richiamata dal giudice.
- Le questioni di cumulo tra indennità contrattuali, diritto al riposo compensativo e risarcimento del danno da usura psicofisica restano prive di scrutinio di legittimità se il ricorso è definito in rito per difetto originario di procura valida.
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