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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05588/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di un dipendente addetto a funzioni di vigile urbano che aveva chiesto l’indennità prevista dall’art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto enti locali e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, assumendo di avere prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale o domenicale senza fruire del riposo compensativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, adita dall’ente datore di lavoro, aveva riformato la decisione ritenendo che, per i lavoratori turnisti, la prestazione resa in giornata festiva fosse compensata integralmente dal trattamento previsto dall’art. 22 del CCNL e che, in ogni caso, il lavoratore non avesse provato specificamente le domeniche lavorate né il mancato godimento del riposo compensativo nei quindici giorni successivi. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione degli artt. 22 e 24 del CCNL, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’erronea esclusione della cumulabilità delle maggiorazioni e per l’omessa pronuncia sulla mancata concessione del riposo; violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c. per non avere riconosciuto la domanda risarcitoria fondata sulla sistematica elusione del riposo settimanale; violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c. per avere negato che il danno da usura psicofisica potesse provarsi anche per presunzioni ed essere in re ipsa; violazione dell’art. 1374 c.c. per non avere riconosciuto il cumulo tra indennità di turnazione e indennità per lavoro festivo; violazione degli artt. 416, comma 3, e 116 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. per avere ritenuto non provati fatti che si assumevano non contestati, anche in relazione al diniego delle prove in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi perché ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Dalla documentazione prodotta dal resistente risultava che il ricorrente era deceduto in data 1 aprile 2019, quindi prima del rilascio della procura speciale datata 14 settembre 2021. Secondo la Corte, la morte della parte, intervenuta prima della notificazione del ricorso, estingue la procura e rende il ricorso inammissibile, poiché i requisiti dell’impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato alle spese l’avvocato che aveva sottoscritto l’impugnazione senza valida procura, ponendo a suo carico anche l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    la Corte d’appello lo aveva ritenuto idoneo a compensare interamente il disagio della prestazione resa in giorno festivo nell’ambito del lavoro a turni; la Cassazione non ha statuito nel merito

  • art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    norma invocata per ottenere l’indennità per lavoro festivo; la Cassazione non l’ha interpretata nel merito perché ha definito il ricorso in rito

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato in relazione alla valutazione della non contestazione e della prova dei fatti

  • art. 2697 c.c.

    dedotto come violato per la ripartizione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della domanda

  • art. 36 Cost.

    invocato in relazione al diritto al riposo e alla tutela della retribuzione adeguata

  • art. 2109 c.c.

    richiamato a fondamento del diritto al riposo settimanale e compensativo

  • art. 2043 c.c.

    invocato come base della domanda risarcitoria per danno da usura psicofisica

  • art. 2087 c.c.

    invocato come norma di protezione della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla prestazione oltre il sesto giorno consecutivo

  • art. 1374 c.c.

    dedotto per sostenere l’integrazione del regolamento contrattuale e il cumulo delle indennità

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della non contestazione e la prova dei fatti nel rito del lavoro

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e al diritto di difesa

  • art. 1722 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la morte del mandante estingue la procura

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    in forza dei quali erano stati articolati alcuni motivi di ricorso

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro di deduzione di plurime censure di violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma di modifica richiamata per l’ulteriore contributo unificato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in tema di contributo unificato e spese processuali

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulti che la parte per conto della quale è stata rilasciata la procura era già deceduta prima del suo conferimento e, comunque, prima della notificazione dell’impugnazione, perché la procura è inefficace ed è richiesto che i requisiti dell’impugnazione sussistano al momento della notifica.
  • La morte del mandante estingue la procura, con conseguente carenza di valida rappresentanza processuale; tale verifica precede ogni esame del merito dei motivi di ricorso.
  • Quando l’impugnazione è proposta senza valida procura, le spese del giudizio possono essere poste a carico del difensore che ha agito in assenza di effettivo conferimento del potere rappresentativo, perché l’attività processuale resta imputabile esclusivamente al legale.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova applicazione l’ulteriore contributo unificato a carico del soggetto tenuto secondo la disciplina speciale richiamata dal giudice.
  • Le questioni di cumulo tra indennità contrattuali, diritto al riposo compensativo e risarcimento del danno da usura psicofisica restano prive di scrutinio di legittimità se il ricorso è definito in rito per difetto originario di procura valida.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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