Cassazione Penale, Sentenza n. 28426/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/12/2024 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Latina (24/05/2024) a 6 anni di reclusione e €40.000 di multa per detenzione e trasporto di cocaina (16 involucri, peso lordo Kg 17,525; principio attivo ca. 11.896,989 g, stimato pari a 79.313 dosi) in concorso con il cugino Abazi Shkeltzen, con aggravante dell'ingente quantità. Il ricorrente deduceva: (1) manifesta illogicità della motivazione e chiedeva assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, qualificazione come mera connivenza passiva (anziché concorso materiale); (2) mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e ingiustificata applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità per assenza dell'elemento soggettivo; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (ruolo marginale, incensuratezza). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto critico con le argomentazioni della Corte d'appello, ritenute lineari e congrue. Ha confermato che non è consentito al giudice di legittimità riformare la valutazione probatoria dei giudici di merito: le critiche del ricorrente erano, in sostanza, richieste di rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come concorso materiale (escludendo la mera connivenza) sulla base di concreti elementi fattuali indicati dalla Corte territoriale — tra cui la disponibilità del furgone, l'inverosimiglianza di un affidamento estraneo della droga, intercettazioni che indicavano partecipazione per estinguere debiti, la comprensione linguistica dell'imputato circa il contenuto della borsa consegnata e l'assenza di riscontri sul presunto acquisto di materiale edile. Per le stesse ragioni è stata confermata l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità e la negazione delle attenuanti generiche, giustificate dalla gravità del fatto e dalla mancata collaborazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
citato testualmente nella sentenza
Richiamato in relazione alle statuizioni richieste dal Pubblico Ministero conseguenti alla conclusione per l'inammissibilità del ricorso; indica procedure relative a decisioni sul ricorso
art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato contestato: concorso in detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti con aggravante per ingente quantitativo
Usate per l'imputazione principale: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il concorso materiale e ha applicato l'aggravante dell'ingente quantità in presenza del notevole quantitativo e delle modalità di occultamento e destinazione alla cessione
art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990
ipotesi invocata dal ricorrente per una diversa riqualificazione
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la detenzione non fosse finalizzata allo spaccio; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi per tale riqualificazione, essendo dimostrata la destinazione alla cessione
circostanze attenuanti generiche
Richiamata in relazione alla domanda di riconoscimento di attenuanti generiche: la Corte ha spiegato che il riconoscimento richiede motivazione positiva e che la semplice incensuratezza e il ruolo asseritamente marginale non erano sufficienti alla luce della gravità e della mancata collaborazione
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
riferimenti normativi utilizzati per il controllo di ammissibilità del ricorso
Norme che indicano i presupposti formali e sostanziali dell'impugnazione in Cassazione; la Corte applica il principio per dichiarare inammissibile il ricorso che non affronta criticamente le ragioni della decisione impugnata
citato nella motivazione in relazione ai limiti del sindacato di legittimità
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e limita il sindacato in rapporto alla valutazione delle prove: la Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti e la prova, ma solo sindacare la correttezza della motivazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
citazione giurisprudenziale richiamata
Richiamata in relazione alla mancata possibilità di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre motivi già proposti e motivatamente respinti in sede di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatti e prove svolta dai giudici di merito; può invece censurare la motivazione quando sia mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ad atti processuali decisivi.
- Per distinguere tra connivenza passiva e concorso materiale si valutano elementi fattuali concreti: disponibilità del mezzo, modalità di occultamento, comportamenti e comunicazioni intercettate, eventuali rapporti con terzi e la ragionevolezza dell'ipotesi che un soggetto ignaro venga coinvolto in attività così rischiose.
- L'aggravante dell'ingente quantità può essere applicata quando il quantitativo, il valore commerciale, le modalità di confezionamento e la destinazione apparente rendono implausibile che la sostanza sia stata affidata a soggetti inconsapevoli.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione positiva da parte del giudice circa gli elementi che giustificano la riduzione della pena; la mera affermazione di incensuratezza o ruolo marginale non è automaticamente sufficiente se i fatti sono particolarmente gravi o manca collaborazione.
- In sede di cassazione, per ottenere l'accoglimento, il ricorrente deve indicare con precisione quali atti processuali avrebbero fondato una diversa decisione e dimostrare che la motivazione è strutturalmente incompleta o contraddittoria rispetto a quei documenti.
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