Cassazione Penale, Sentenza n. 33649/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dell'area; in particolare sosteneva che i presunti abusi erano stati rimossi o autorizzati (smontaggio infissi, parere della Soprintendenza, SCIA 2021, rilievo aerofotogrammetrico) e che il Tribunale non aveva risposto alle doglianze tecniche e documentali svolte nell'appello cautelare
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e aspecifico e che il ricorrente non avesse dedotto un vizio rientrante nei casi consentiti dall'art. 325 c.p.p.; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione idonea basata su consulenza tecnica, ordinanza dirigenziale comunale e sopralluogo congiunto (che rilevavano significative difformità e un incremento volumetrico di circa 641,21 m³), e ha escluso che la censura sulla logica della motivazione potesse essere qui valutata per carenza di specifica deduzione di violazione di legge. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)
Norma richiamata per inquadrare il reato edilizio contestato (abusi edilizi); la Corte non entra nel merito tecnico ma la misura cautelare è stata confermata in presenza di difformità rispetto al progetto autorizzato
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
Richiamato dall'ordinanza dirigenziale comunale come fondamento per l'ordine di demolizione in presenza di opere difformi; contribuisce a giustificare la permanenza dei presupposti del sequestro
D.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma penale in materia di tutela dei beni paesaggistici citata tra le contestazioni originarie che hanno giustificato il sequestro
Legge regionale n. 71 del 1978, art. 20
Norma regionale richiamata dalla difesa per sostenere la qualificazione dell'intervento come risanamento conservativo; la Corte però valuta che la qualificazione di fatto delle opere non possa essere riesaminata in cassazione se non dedotto specificamente il vizio di legge
Codice di procedura penale, disp. att. art. 173
Richiamato dal ricorrente per delimitare l'oggetto della deduzione in cassazione; la Corte osserva che il ricorso non ha introdotto elementi nuovi tali da consentire la riforma
Codice di procedura penale, art. 325
Fondamentale: disciplina il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali e limita le materie deducibili alla violazione di legge; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancata deduzione di un vizio di legge specifico
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Prevede il motivo di ricorso per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ricorda che tale censura non è utilizzabile nel ricorso di cui all'art. 325 se non come vizio di legge derivante da totale mancanza o motivazione meramente apparente
Codice di procedura penale, art. 609
Stabilisce il principio devolutivo: la Corte di cassazione può conoscere solo delle questioni effettivamente dedotte nel ricorso; la mancata specifica deduzione del vizio di legge ha impedito l'esame di questioni di diritto sulla qualificazione dell'intervento edilizio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) è necessario dedurre specifici vizi di violazione di legge: non è sufficiente una censura generica sulla 'mancanza o illogicità della motivazione'
- La Corte di cassazione non rivede i fatti né le valutazioni tecniche (CTU, sopralluoghi, atti amministrativi): bisogna proporre fatti nuovi o errori di diritto specifici per ottenere ammissibilità
- Se si contesta la motivazione per essere insufficiente, va dimostrata l'assoluta mancanza di motivazione o che la motivazione è meramente apparente, collegando tale vizio a norme processuali violate
- In materia edilizia è cruciale produrre e valorizzare documentazione tecnica e amministrativa (SCIA, pareri della Soprintendenza, rilievi aerofotogrammetrici, verbali di sopralluogo) già nel riesame e, se si intende ricorrere in Cassazione, far emergere un profilo di diritto specifico e dedotto formalmente
- Le censure di fatto (es. contestazione delle conclusioni della CTU o dei rilievi comunali) devono essere sviluppate nel processo di merito o nel riesame; in Cassazione si può impugnare solo la violazione di legge risultante da quegli atti, non la loro diversa valutazione tecnica
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