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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25617/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società quattro atti di accertamento con sanzione del 30% per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa periodica dovuta per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, riferita all'anno 2008. La contribuente aveva impugnato gli atti: in primo grado i ricorsi erano stati rigettati, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, annullando gli atti perché il gestore del servizio telefonico aveva tempestivamente riversato all'Erario la tassa, sicché il ritardo della contribuente non avrebbe impedito l'adempimento verso il fisco. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, dell'art. 3 del d.l. n. 151 del 1991, convertito nella l. n. 202 del 1991, e dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il soggetto passivo della tassa è l'utente e che, quindi, ai fini della tempestività del pagamento rileva la data in cui l'utente versa quanto dovuto, non quella del successivo riversamento da parte del gestore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di tassa di concessione governativa sulle utenze radiomobili, l'utente è il soggetto passivo del tributo e il pagamento è tempestivo solo se eseguito nel termine collegato alla bolletta/canone; il gestore del servizio svolge soltanto funzioni di riscossione e riversamento. Ne consegue che il ritardo dell'utente integra violazione sanzionabile ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, a prescindere dal fatto che il gestore abbia poi riversato l'imposta all'Erario nei termini. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella tassa di concessione governativa collegata alle utenze radiomobili, il soggetto passivo è l'utente del servizio e non il gestore che effettua la riscossione.
  • Ai fini della tempestività del pagamento e dell'applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, conta il momento in cui l'utente effettua il pagamento nel termine previsto per la bolletta/canone, non il successivo riversamento all'Erario da parte del concessionario del servizio.
  • La funzione del gestore del servizio è meramente strumentale alla riscossione e alla comunicazione dei dati utili al recupero del tributo evaso e all'applicazione delle sanzioni; essa non trasferisce sul gestore la soggettività passiva del tributo.
  • Il ritardato od omesso versamento di un tributo nel termine fissato dalla disciplina specifica integra la violazione sanzionata dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, anche quando il sistema di riscossione preveda l'intervento di un terzo incaricato del riversamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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