Cassazione Civile, Ordinanza n. 25617/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società quattro atti di accertamento con sanzione del 30% per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa periodica dovuta per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, riferita all'anno 2008. La contribuente aveva impugnato gli atti: in primo grado i ricorsi erano stati rigettati, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, annullando gli atti perché il gestore del servizio telefonico aveva tempestivamente riversato all'Erario la tassa, sicché il ritardo della contribuente non avrebbe impedito l'adempimento verso il fisco. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, dell'art. 3 del d.l. n. 151 del 1991, convertito nella l. n. 202 del 1991, e dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il soggetto passivo della tassa è l'utente e che, quindi, ai fini della tempestività del pagamento rileva la data in cui l'utente versa quanto dovuto, non quella del successivo riversamento da parte del gestore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di tassa di concessione governativa sulle utenze radiomobili, l'utente è il soggetto passivo del tributo e il pagamento è tempestivo solo se eseguito nel termine collegato alla bolletta/canone; il gestore del servizio svolge soltanto funzioni di riscossione e riversamento. Ne consegue che il ritardo dell'utente integra violazione sanzionabile ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, a prescindere dal fatto che il gestore abbia poi riversato l'imposta all'Erario nei termini. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 Tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
la tassa è dovuta in relazione al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta e le modalità/termini di versamento delle tasse riscosse dal concessionario sono rimessi a un decreto ministeriale.
art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 202
ha introdotto la tassa di concessione governativa sulle licenze o documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, inserendola nella tariffa del d.P.R. n. 641 del 1972.
art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la disciplina sanzionatoria dei ritardati od omessi versamenti diretti si applica anche al mancato pagamento di un tributo nel termine previsto.
d.m. 24 settembre 1991
conferma che la tassa è riscossa dal gestore del servizio ma resta a carico dell'utente; il gestore deve comunicare i dati utili per il recupero delle tasse evase e l'applicazione delle sanzioni.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la fissazione della camera di consiglio e la gestione della memoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato solo per escludere l'estinzione del giudizio, poiché la domanda di definizione agevolata era stata respinta dall'Ufficio.
Massime di principio
- Nella tassa di concessione governativa collegata alle utenze radiomobili, il soggetto passivo è l'utente del servizio e non il gestore che effettua la riscossione.
- Ai fini della tempestività del pagamento e dell'applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, conta il momento in cui l'utente effettua il pagamento nel termine previsto per la bolletta/canone, non il successivo riversamento all'Erario da parte del concessionario del servizio.
- La funzione del gestore del servizio è meramente strumentale alla riscossione e alla comunicazione dei dati utili al recupero del tributo evaso e all'applicazione delle sanzioni; essa non trasferisce sul gestore la soggettività passiva del tributo.
- Il ritardato od omesso versamento di un tributo nel termine fissato dalla disciplina specifica integra la violazione sanzionata dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, anche quando il sistema di riscossione preveda l'intervento di un terzo incaricato del riversamento.
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