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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18255/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il decreto di esecutività, sostenendo che gli fosse stato ammesso solo in parte il credito per prestazioni legali rese in favore della società poi fallita. La controversia riguardava: la contestazione dell’avvenuto pagamento di una somma di 60.000 euro, che il ricorrente assumeva riferita a un rapporto personale con l’amministratore e non alla società; la liquidazione dei compensi in misura prossima ai minimi tariffari; l’esclusione di un credito di 115.000 euro per attività stragiudiziale per difetto di data certa della scrittura posta a fondamento; la mancata ammissione di crediti per difesa in giudizi tributari per insufficienza probatoria; e la liquidazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha articolato diciassette motivi, denunciando soprattutto vizi processuali, violazione delle regole sull’onere della prova, inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’amministratore, errata applicazione dei parametri forensi e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando tra l’altro che nel giudizio di opposizione allo stato passivo sono ammissibili anche dichiarazioni atipiche raccolte in funzione collaborativa ex art. 95 l. fall.; che la prova del pagamento, una volta allegata e riscontrata, sposta sul creditore l’onere di dimostrare la diversa imputazione della somma; che la parcella non ha efficacia probatoria autonoma nel giudizio a cognizione piena e il professionista deve provare l’effettivo svolgimento delle prestazioni; che la liquidazione del compenso entro i limiti minimi e la liquidazione delle spese rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, purché motivati e rispettosi dei parametri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo; il decreto impugnato riguardava il rigetto dell’opposizione proposta dal creditore professionista.

  • art. 99 l. fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la prova è prevalentemente documentale, ma la Corte ha rilevato che il motivo sul presunto vizio del procedimento era inammissibile o infondato e che la tardiva costituzione del curatore non comportava, nel caso concreto, un pregiudizio difensivo.

  • art. 95 l. fall.

    Consente l’acquisizione di dichiarazioni rese dal debitore in funzione collaborativa al fine di fornire chiarimenti e osservazioni utili al curatore; non si tratta di testimonianza in senso tecnico.

  • art. 2751 bis c.c.

    Fondava il privilegio riconosciuto in sede di verifica per il credito professionale ammesso solo in parte.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore deve provare il titolo del proprio diritto; il pagamento è fatto estintivo a carico del debitore, ma se il pagamento è provato e il creditore deduce una diversa imputazione, torna su di lui l’onere della relativa prova.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato in tema di imputazione del pagamento; la Corte ha valorizzato il principio secondo cui la diversa imputazione deve essere provata dal creditore quando il pagamento risulti riferibile a un certo credito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono state considerate dal giudice di merito come elementi di riscontro delle dichiarazioni dell’amministratore; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito se congruamente motivata.

  • art. 246 c.p.c.

    La Corte ha escluso che le dichiarazioni dell’amministratore fossero una testimonianza irritualmente assunta; esse erano state rese in funzione collaborativa fallimentare.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per nullità e ultrapetizione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’utilizzo delle dichiarazioni dell’amministratore; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Usato per censurare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato in relazione a dedotte nullità processuali, ma senza specificazione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 155 c.p.c.

    Invocato per il computo del termine di costituzione della curatela; la Corte ha escluso l’interesse alla doglianza, mancando eccezioni in senso stretto precluse.

  • art. 2233 c.c.

    Attribuisce al giudice, in mancanza di accordo, il potere discrezionale di liquidare il compenso professionale secondo i parametri applicabili; il giudice può muoversi entro i minimi e i massimi tariffari.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta espressione di potere discrezionale del giudice di merito.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La Corte ha ritenuto legittima la liquidazione dei compensi e delle spese secondo i parametri forensi, valorizzando anche le condizioni soggettive del cliente e la natura documentale della controversia.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Tra i criteri di determinazione del compenso vi sono anche le condizioni soggettive del cliente; la Corte lo ha richiamato per giustificare la liquidazione al minimo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il credito del professionista non può essere fondato sulla sola parcella: il creditore deve provare l’effettivo svolgimento delle prestazioni e la loro riferibilità al rapporto dedotto.
  • La prova del pagamento, una volta fornita dal debitore, è fatto estintivo del credito; se il creditore sostiene che la somma sia stata imputata a un diverso rapporto, grava su di lui l’onere di dimostrare tale diversa imputazione.
  • Nel procedimento fallimentare sono utilizzabili, come elementi di valutazione, anche dichiarazioni rese dal debitore in funzione collaborativa; esse non equivalgono necessariamente a testimonianza e possono essere apprezzate unitamente ad altri riscontri indiziari.
  • La valutazione della credibilità delle prove dichiarative e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
  • La liquidazione del compenso professionale, in mancanza di accordo, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice entro i limiti dei parametri tariffari; la scelta di collocarsi verso il minimo può essere giustificata anche dalle condizioni soggettive del cliente.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio quando il ricorso si risolva nella mera richiesta di una diversa lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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