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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18109/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società e per una anticipazione addebitata su un conto corrente intestato a una socia. I destinatari degli ingiunti proposero opposizione; in uno dei giudizi la correntista formulò anche domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla illegittima richiesta monitoria. Riunite le opposizioni, il tribunale rigettò integralmente una opposizione e la riconvenzionale, mentre accolse solo in parte l’altra opposizione, revocando uno dei decreti e riducendo l’importo dovuto, con limitazione della responsabilità dei fideiussori. In appello i soccombenti dedussero, tra l’altro, l’esistenza di una transazione non correttamente esclusa e la nullità/inesistenza del contratto di conto corrente intestato alla correntista. La corte territoriale negò l’avvenuto perfezionamento della transazione, rilevando che la controproposta bancaria non era stata accettata per iscritto né eseguita e che l’erogazione di un mutuo connesso alle trattative non era stata destinata integralmente alla riduzione della debitoria; quanto al conto corrente intestato alla correntista, osservò che il modulo contrattuale era sottoscritto in bianco e quindi affetto da nullità eccepibile solo dalla correntista, ma ritenne comunque provata l’effettiva posizione debitoria sulla base di una dichiarazione della stessa e dell’estratto conto. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta violazione degli artt. 2909 c.c. e 346 c.p.c., assumendosi erronea qualificazione come rinuncia dell’eccezione di nullità del conto corrente intestato alla correntista, e contestandosi la lettura della sentenza d’appello circa gli esiti istruttori e la rilevanza della dichiarazione del 14.12.1995 e dell’estratto conto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio e che non vi fosse contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva distinto tra invalidità del modulo contrattuale e prova dell’effettivo versamento e dell’esistenza del rapporto debitorio; ha inoltre ribadito che la transazione non si era mai conclusa per mancata accettazione della controproposta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non cogliessero un vero vizio di legittimità, ma sostanzialmente chiedessero una nuova valutazione delle prove, in presenza di una motivazione non contraddittoria: la Corte territoriale aveva infatti distinto tra invalidità formale del modulo del conto corrente e prova dell’esistenza in fatto del rapporto debitorio, desunta dalla dichiarazione della correntista e dall’estratto conto; inoltre aveva correttamente escluso la transazione per mancata accettazione e attuazione dell’accordo. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’ordine relativo all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una preclusione derivante dal giudicato; la Corte non accoglie la censura, poiché la doglianza tendeva in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere l’erronea qualificazione della dedotta eccezione come rinuncia; la Corte ritiene che il motivo non evidenzi un vizio di legittimità, ma una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è formalmente incardinata come nullità della sentenza/processo, ma la Corte osserva che il contenuto effettivo del motivo mira alla rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La nullità formale di un modulo contrattuale non impedisce, di per sé, che il giudice accerti l’esistenza in fatto di un rapporto obbligatorio sulla base di altri elementi istruttori, purché la motivazione distingua chiaramente tra invalidità del documento e prova dell’effettiva operatività del rapporto.
  • L’eccezione di transazione richiede la prova del perfezionamento dell’accordo secondo le modalità richieste e, quando il perfezionamento dipenda dall’accettazione della controproposta, la mancata accettazione esclude la conclusione del negozio.
  • Non integra vizio di motivazione la sentenza che, pur ritenendo non valido il documento negoziale prodotto, valorizzi dichiarazioni della parte e documentazione contabile per desumere l’effettiva esistenza della posizione debitoria.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteTransazione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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