Cassazione Civile, Ordinanza n. 30970/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Tribunale, su istanza del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata. Contro tale decisione avevano proposto reclamo la società cessionaria di beni della fallita e il suo ex legale rappresentante, nonché un secondo soggetto che era succeduto alla precedente rappresentanza della società e che aveva poi assunto la carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento della sede in Senegal. La Corte d'appello aveva rigettato i reclami ritenendo fittizio il trasferimento della sede all'estero, sussistente la giurisdizione italiana, irrilevante l'art. 10 l. fall. e integrato lo stato di insolvenza. In cassazione il ricorso principale articolava quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancata notifica del ricorso per fallimento in Senegal, assumendo l'effettività del trasferimento della sede; 2) violazione dell'art. 9 l. fall. e difetto di giurisdizione del giudice italiano, sempre sul presupposto che il trasferimento della sede fosse reale e non fittizio; 3) violazione dell'art. 10 l. fall. per avere il fallimento seguito la cancellazione oltre un anno dopo il trasferimento all'estero; 4) omesso o erroneo esame della sussistenza dello stato di insolvenza. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale con tre motivi, tra cui, per quanto qui rileva, una censura sulla riunione dei reclami e sulla trattazione senza previa interlocuzione tra le parti, oltre a motivi analoghi su giurisdizione e art. 10 l. fall. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a contestare la valutazione di merito sulla fittizietà del trasferimento all'estero e, conseguentemente, ha giudicato infondati o manifestamente infondati gli ulteriori motivi, perché la giurisdizione italiana permane quando il trasferimento estero sia solo formale, l'art. 10 l. fall. non si applica alla cancellazione per trasferimento della sede e la Corte territoriale aveva comunque motivato anche sull'insolvenza. È stata inoltre ritenuta infondata la censura processuale sulla riunione dei reclami, trattandosi di provvedimento ordinatorio e non lesivo del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Perugia che aveva respinto i reclami avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha ritenuto che gli attacchi alla valutazione di fittizietà del trasferimento della sede all'estero investissero il merito e fossero quindi inammissibili in cassazione; da tale premessa ha fatto discendere l'infondatezza delle censure sulla notifica all'estero, sulla giurisdizione italiana e sull'applicabilità dell'art. 10 l. fall. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente affrontato la sussistenza dello stato di insolvenza. Non vi è stata condanna alle spese tra le parti costituite, ma i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; la sede legale vale come presunzione iuris tantum della sede effettiva, superabile con prova della sua fittizietà.
La norma opera solo quando la cancellazione dal registro delle imprese discenda da effettiva cessazione dell'attività; non si applica, neppure analogicamente, alla cancellazione conseguente al trasferimento della sede all'estero, sia esso effettivo sia fittizio.
La mancata notificazione in Senegal non rileva quando il trasferimento della sede all'estero sia accertato come fittizio e il contraddittorio risulti regolarmente instaurato presso la sede/legale rappresentanza effettiva in Italia.
Il giudice può trarre elementi di prova anche dal comportamento delle parti nel processo, pure nel procedimento prefallimentare, per vincere la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva.
La definizione anticipata del ricorso è stata utilizzata come base della proposta poi confermata dalla decisione finale.
Le memorie illustrate depositate nel termine sono state esaminate in relazione alla proposta di definizione del giudizio.
Poiché l'esito è conforme alla proposta di definizione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Non è necessario ottenere un provvedimento di rettifica della cancellazione quando questa sia conseguenza di un trasferimento all'estero ritenuto fittizio.
Massime di principio
- In tema di fallimento, la sede principale dell'impresa coincide normalmente con la sede legale, ma tale presunzione può essere vinta dalla prova che la sede legale sia meramente formale e che il centro effettivo dell'attività direttiva e amministrativa si trovi altrove.
- L'accertamento della fittizietà del trasferimento della sede sociale all'estero è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da elementi probatori congrui, non è sindacabile in cassazione come mera diversa lettura delle prove.
- Il trasferimento all'estero della sede sociale non esclude la giurisdizione italiana se risulta fittizio o non seguito dal reale spostamento del centro propulsore dell'impresa.
- L'art. 10 l. fall. si applica solo alla cancellazione per effettiva cessazione dell'attività d'impresa e non alla cancellazione derivante dal trasferimento della sede all'estero; in tale ipotesi non rileva stabilire da quale data l'attività sia cessata in fatto.
- La riunione di reclami o procedimenti è un provvedimento ordinatorio discrezionale del giudice, non autonomamente impugnabile e non lesivo del contraddittorio se le parti hanno comunque avuto modo di difendersi.
- Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa valutazione del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, poiché tale doglianza mira a un inammissibile riesame del fatto.
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