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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17643/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente pubblico non economico che, cessato il rapporto per dimissioni, ha chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, di una somma per la mancata tempestiva fruizione delle ferie e di un compenso incentivante. Il tribunale aveva riconosciuto in parte le domande; la corte d’appello aveva poi riconosciuto l’indennità per ferie non godute per 248 giorni e aveva escluso il compenso incentivante. In cassazione l’ente ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo sosteneva che il diritto all’indennità sostitutiva si prescrivesse in dieci anni anche durante il rapporto di lavoro, richiamando artt. 1218, 2109 e 2946 c.c. e l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU; il secondo deduceva violazione dei criteri di interpretazione del contratto collettivo e dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, affermando che la contrattazione collettiva avrebbe subordinato il diritto alla mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio e che tali esigenze dovessero essere provate dalla lavoratrice. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale contro il capo della sentenza che aveva interpretato restrittivamente il CCNI 2004 quanto ai compensi incentivanti per alcuni anni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’ente previdenziale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto infondate le censure sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute perché, alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia, il lavoratore non perde il diritto alle ferie e alla relativa indennità se il datore di lavoro non prova di avere concretamente e in modo trasparente invitato il dipendente a fruirne, avvertendolo tempestivamente che, in difetto, le ferie sarebbero andate perse. Poiché la corte territoriale aveva accertato che l’ente non aveva assolto tale onere probatorio, la prescrizione non poteva decorrere prima della cessazione del rapporto. Il secondo motivo è stato respinto perché la contrattazione collettiva richiamata non poteva essere interpretata in senso peggiorativo rispetto al diritto inderogabile alle ferie; inoltre, era il datore di lavoro a dover provare l’adempimento dell’obbligo di concederle. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un contratto collettivo integrativo, rispetto al quale in cassazione non è consentita una mera contrapposizione interpretativa, ma solo la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dall’ente per sostenere la prescrizione e la disciplina dell’inadempimento, ma la Corte ha ritenuto prevalente l’interpretazione conforme al diritto UE che subordina la perdita delle ferie all’onere probatorio del datore di lavoro

  • art. 2109 c.c.

    richiamato come norma sul diritto alle ferie; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina eurounitaria che tutela il diritto alle ferie e la relativa indennità sostitutiva

  • art. 2946 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione decennale anche in costanza di rapporto, tesi respinta

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nei motivi del ricorso principale e incidentale come parametro di legittimità della motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione di parametro convenzionale, ma non è stato decisivo rispetto alla soluzione adottata

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE

    interpretato nel senso che il datore deve assicurare concretamente che il lavoratore possa fruire delle ferie e che la perdita del diritto è possibile solo se il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di esercitarlo

  • art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE

    riconosce il diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto, senza condizioni ulteriori oltre a cessazione e mancato godimento

  • art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato quale fondamento del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    letto nel senso che la contrattazione collettiva può solo stabilire condizioni di miglior favore e non introdurre un trattamento deteriore rispetto al diritto alle ferie

  • artt. 1362 ss. c.c.

    per il ricorso incidentale, la Corte ribadisce che la censura deve specificare la regola ermeneutica violata e non limitarsi a proporre una diversa lettura del testo negoziale

  • art. 18 CCNL 1994-1997 enti pubblici non economici, nn. 9, 15 e 16

    richiamato dall’ente come fonte collettiva incidente sul godimento delle ferie e sull’indennità, ma non idoneo a derogare in peius al diritto inderogabile alle ferie

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    limita il sindacato diretto in cassazione sulla violazione di contratti collettivi ai contratti nazionali, escludendo i contratti integrativi

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per delimitare il perimetro dei contratti collettivi nazionali rilevanti nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 8, comma 6, CCNI 2004 del 15 giugno 2005

    oggetto del ricorso incidentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l’interpretazione di un contratto integrativo

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    base per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto è strettamente collegato al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e non può essere escluso da una disciplina nazionale o contrattuale che ne comprima la sostanza.
  • La perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva può avvenire solo se il datore di lavoro provi di avere messo concretamente il lavoratore in condizione di fruirne, mediante un invito chiaro, tempestivo e, se necessario, formale, accompagnato dall’avviso delle conseguenze della mancata fruizione.
  • L’onere della prova circa l’effettiva possibilità per il lavoratore di godere delle ferie grava sul datore di lavoro, non sul lavoratore che agisce per ottenerne l’indennità sostitutiva.
  • La prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre, in linea di principio, dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo prova del datore di lavoro che il diritto alle ferie sia stato perso per mancata fruizione nonostante l’invito a goderne.
  • La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da introdurre un regime peggiorativo rispetto al nucleo inderogabile del diritto alle ferie annuali retribuite.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la denuncia in cassazione della violazione di un contratto collettivo integrativo non è ammissibile nei medesimi termini previsti per i contratti collettivi nazionali; occorre censurare specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione e il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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