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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30217/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente, quale incorporante di altra società immobiliare, impugnava in cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP di Bologna, del ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2007. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto irrilevanti le circostanze sopravvenute addotte per giustificare la mancata alienazione dell'immobile entro il triennio previsto per il regime agevolativo. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per avere la CTR disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'agevolazione per l'acquisto di fabbricati destinati alla rivendita presuppone che il bene rivenduto conservi le stesse caratteristiche essenziali di quello acquistato, sicché non è coerente con la norma la demolizione e successiva ricostruzione di un immobile naturalisticamente differente; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso la forza maggiore, evidenziando anche la mancata prova di una tempestiva attivazione della società e l'imprevedibilità non configurabile dell'occupazione abusiva già esistente prima dell'acquisto. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la previsione dell'ulteriore contributo unificato non si applica ai giudizi tributari, trattandosi di misura sanzionatoria circoscritta al processo civile. In conseguenza, la Corte ha espunto dalla sentenza impugnata i capi relativi alla condanna al contributo unificato e ha rigettato il ricorso per il resto, senza provvedere sulle spese perché l'intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizioni che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni"

    L'agevolazione è di carattere eccezionale e va interpretata in modo coerente con la sua ratio, richiedendo che il fabbricato rivenduto mantenga le stesse caratteristiche essenziali del bene acquistato; la demolizione e ricostruzione di un immobile diverso non soddisfa il presupposto dell'agevolazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, perché misura eccezionale e sanzionatoria limitata al processo civile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, rilevata l'inutilità del rinvio, ha eliminato direttamente dalla sentenza impugnata i capi relativi al contributo unificato.

  • art. 10, primo comma, n. 8-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nella norma agevolativa dell'imposta di registro come presupposto del regime di esenzione IVA del trasferimento.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale devono essere interpretate restrittivamente e in coerenza con la loro ratio, senza estenderne l'ambito a operazioni che, pur formalmente collegate, producano un bene sostanzialmente diverso da quello contemplato dalla norma.
  • Quando l'agevolazione è subordinata all'impegno di rivendere entro un termine, la verifica del requisito deve avere riguardo alla effettiva continuità sostanziale del bene oggetto dell'operazione, non essendo sufficiente una sostituzione radicale del compendio immobiliare.
  • La forza maggiore, quale causa idonea a giustificare l'inadempimento di un obbligo o la mancata osservanza di un termine, richiede un evento inevitabile e imprevedibile; non ricorre se il soggetto non prova di essersi attivato tempestivamente o se l'evento dedotto era già preesistente e quindi non imprevedibile.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica al processo tributario, perché si tratta di una misura sanzionatoria eccezionale limitata al processo civile; se erroneamente applicata dal giudice di merito, la Corte può espungerla direttamente senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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