Cassazione Civile, Ordinanza n. 16462/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale presso la sede sociale, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2013, ai fini IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione diversi rilievi: omessa indicazione di altri ricavi e proventi IRAP, mancata contabilizzazione di contributi, indebite variazioni in diminuzione, omessa dichiarazione di interessi attivi su un finanziamento concesso a una partecipata, oltre a contestazioni IVA. La CTP annullava l'atto per difetto di motivazione; la CTR riformava solo in parte, confermando l'annullamento dell'avviso salvo alcune riprese minori. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e difetto assoluto di motivazione, perché la CTR aveva annullato rilievi fiscali non impugnati dalla contribuente; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, con riguardo alla ripresa sugli interessi attivi del finanziamento alla partecipata, sostenendo che la CTR avesse invertito il carico probatorio e attribuito eccessivo valore a una scrittura privata; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nell'emissione di fatture per interessi attivi nel 2013, che avrebbe imposto la tassazione per competenza come redditi d'impresa e non per cassa come redditi di capitale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha respinto il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto che la CTR, una volta escluso il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, non potesse annullare i rilievi IRAP relativi a altri ricavi e proventi, contributi e altre variazioni in diminuzione, perché su tali riprese la contribuente non aveva formulato alcuna doglianza nel ricorso introduttivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando la nullità delle statuizioni della sentenza impugnata limitatamente a quei rilievi fiscali. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per ultrapetizione e difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
la sentenza non può pronunciare oltre i limiti della domanda
artt. 18 e 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati a sostegno della censura di ultrapetizione e del perimetro delle eccezioni e domande nel processo tributario
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è ammissibile perché il contenuto del ricorso introduttivo è stato riprodotto nel ricorso per cassazione
richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso la violazione perché la CTR ha svolto una valutazione di merito
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata inversione del carico probatorio
richiamato con riferimento all'efficacia probatoria della scrittura privata
richiamato con riferimento alla data certa della scrittura privata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando cumula in modo incompatibile vizio di violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione fiscale degli interessi attivi e il criterio di imputazione temporale
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la decisione nel merito nel giudizio tributario
norma sul rito camerale in Cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, una volta che il giudice abbia escluso il vizio formale dell'avviso di accertamento, non può annullare d'ufficio riprese fiscali non specificamente impugnate dal contribuente, poiché ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La censura di ultrapetizione è configurabile quando il giudice si pronuncia su capi della pretesa fiscale rimasti estranei al thema decidendum definito dalle doglianze introduttive.
- Non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito valuta comparativamente le prove delle parti e ritiene più persuasive quelle di una parte, senza invertire formalmente l'onere probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se mescola in modo non coerente una doglianza per violazione di legge con una doglianza per omesso esame di fatto decisivo, proponendo la medesima questione sotto profili incompatibili.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, limitatamente al capo colpito dalla censura accolta.
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