Cassazione Civile, Ordinanza n. 21011/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposta di registro e ipocatastali in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione di tre unità immobiliari. In appello la Commissione tributaria regionale ha rideterminato in parte l'imposta di registro, ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato anche senza allegazione della sentenza tassata, poiché conteneva gli estremi dell'atto, il suo contenuto, la base imponibile e i criteri normativi e matematici di calcolo, oltre a valorizzare la semplicità del giudizio civile e a richiamare, in chiave confermativa, il successivo valore di vendita degli immobili. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 51, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso non fosse adeguatamente motivato perché si limitava a formule normative e non esponeva i criteri di determinazione del valore; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR confutato la decisione di primo grado e per non aver spiegato le ragioni della ritenuta sufficienza motivazionale dell'avviso; (3) ancora violazione degli artt. 51, 52, 53 e 54 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando che l'avviso fosse nullo perché non allegava la sentenza tassata. È stata inoltre censurata la regolazione delle spese, sostenendo che la compensazione dell'intero giudizio non potesse operare rispetto al primo grado, in cui la contribuente era risultata vittoriosa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza regionale, ritenendo che la CTR avesse esplicitato la ratio decidendi richiamando gli elementi essenziali dell'avviso e i criteri adottati. Nel merito ha affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari registrati d'ufficio, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando siano indicati gli estremi dell'atto da registrare e la somma da pagare, non essendo necessaria l'allegazione della sentenza se questa era conosciuta o conoscibile dalla parte che vi aveva partecipato; inoltre, non va confusa la motivazione dell'atto con la prova dei presupposti della pretesa fiscale, che attiene al giudizio sul merito dell'imposizione. Quanto alle spese, ha ritenuto corretto il regolamento unitario operato dal giudice di appello in caso di riforma della decisione di primo grado, con attribuzione dell'onere sulla base dell'esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"
Nel caso di registrazione d'ufficio di una sentenza, il contenuto minimo dell'avviso di liquidazione è soddisfatto dall'indicazione degli estremi dell'atto e della somma dovuta, senza necessità di allegazione della sentenza se conosciuta o conoscibile dal contribuente.
artt. 51, 52, 53 e 54 d.P.R. n. 131/1986
Le norme sono richiamate per distinguere la disciplina della rettifica della base imponibile da quella dell'avviso relativo ad atti giudiziari registrati d'ufficio; per questi ultimi non opera un onere motivazionale identico a quello delle rettifiche di valore su beni immobili.
Il requisito motivazionale dello Statuto del contribuente è soddisfatto quando l'avviso consente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è validamente motivata se espone gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, senza dover confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi prospettati come violazione di legge sono stati letti dalla Corte, nella loro sostanza, come censure al corredo motivazionale dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata rendeva percepibili le ragioni della decisione.
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo relativo alle spese, imponendo un nuovo regolamento unitario delle spese dell'intero giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro su sentenze o altri atti giudiziari registrati d'ufficio, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica gli estremi dell'atto e la somma richiesta, purché i riferimenti consentano al contribuente di individuarlo agevolmente e di comprendere l'an e il quantum della pretesa.
- Se l'atto tassato è stato formato in un giudizio in cui il contribuente era parte, la sua allegazione all'avviso non è necessaria, perché l'atto è già conosciuto o comunque conoscibile dal destinatario.
- La motivazione dell'atto impositivo è un requisito formale distinto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria: la prima serve a rendere conoscibile la pretesa, la seconda si discute nel successivo giudizio di merito.
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza impugnata espone una ratio decidendi riconoscibile, anche se sintetica o non confutativa di ogni singola deduzione difensiva.
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere a una regolazione unitaria delle spese dell'intero giudizio, valutandole secondo l'esito complessivo della lite.
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