Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15301/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente, con reiterazione nel biennio. Il ricorso era fondato su un unico motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 133-bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, perché la pena di mesi 4 di arresto sarebbe stata determinata in modo sproporzionato e senza un'adeguata motivazione analitica, limitandosi i giudici di merito a richiami generici alla gravità del fatto e ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha affermato che la motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando renda percepibile il ragionamento del giudice sull'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo; non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, specie quando la pena è fissata nel medio edittale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato due elementi: le modalità della condotta, ossia la guida senza patente per un lungo tratto in totale spregio del divieto, e la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosissimi precedenti e coinvolto nella guida durante la flagranza di un tentato furto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della strada

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente, con reiterazione nel biennio.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della commisurazione della pena e della sua motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo nella dosimetria della pena.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa come ulteriore parametro della determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che il versamento alla Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando consenta di comprendere, anche sinteticamente, quali elementi abbiano condotto il giudice a ritenere adeguata la pena concreta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una mera critica alla discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena, se la motivazione individua elementi rilevanti e logicamente coerenti.
  • Il giudice di appello, pur dovendo considerare le doglianze difensive, non è tenuto a una confutazione analitica di tutti gli argomenti delle parti quando indichi i fattori decisivi posti a base della decisione.
  • Quando la pena è collocata nel medio edittale, è normalmente sufficiente una motivazione non analitica ma globalmente coerente, che valorizzi i dati oggettivi della condotta e la personalità del reo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneGuida in stato di ebbrezzaFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.