Cassazione Civile, Ordinanza n. 23157/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Due proprietari di fondi ubicati nel territorio comunale avevano proposto ricorso davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 702-bis c.p.c., chiedendo la determinazione dell'indennizzo correlato all'asserita acquisizione sanante dei loro suoli ex artt. 42-bis e 54 d.P.R. n. 327 del 2001. Deducevano che i terreni erano stati occupati sine titulo, senza seguito da un decreto di esproprio, e che solo dopo un giudizio davanti al TAR il Comune aveva adottato delibere di giunta e una determinazione dell'ufficio tecnico che, secondo la loro prospettazione, manifestavano la volontà di procedere ex art. 42-bis; pertanto la domanda di determinazione del quantum sarebbe stata ammissibile. Con il ricorso per cassazione hanno censurato: 1) violazione degli artt. 42-bis e 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso l'azione di determinazione dell'indennità con l'opposizione alla stima e non avesse considerato l'intervenuta scelta dell'ente di procedere all'acquisizione sanante; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla ritenuta immediata pregiudizievolezza della determinazione dell'ufficio tecnico; 3) nullità dell'ordinanza per mancanza della sottoscrizione del relatore; 4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, perché l'importo indicato in sentenza sarebbe stato sproporzionato rispetto al valore della causa e frutto di un errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'azione di determinazione dell'indennità presuppone, come fatto costitutivo del diritto, l'adozione di un valido provvedimento ablativo; in mancanza di un decreto di espropriazione o di un effettivo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis adottato dall'organo competente, la domanda è inammissibile. Ha escluso che le delibere di giunta e la determinazione dell'ufficio tecnico potessero valere come provvedimento ex art. 42-bis, rilevando che tale atto deve essere adottato dal consiglio comunale con deliberazione specificamente motivata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267 del 2000. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che l'ordinanza collegiale non richiede la sottoscrizione del relatore, essendo sufficiente quella del presidente ex art. 134 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, reputando evidente che l'importo spese indicato nella precedente ordinanza fosse frutto di un errore materiale di digitazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
"provvedimento di acquisizione sanante"; "deliberazione specificamente motivata"
Il provvedimento di acquisizione sanante deve essere effettivamente adottato dall'organo competente e costituisce presupposto per la pretesa indennitaria; non possono essere equiparati ad esso atti diversi o meramente preparatori.
Richiamato quale base normativa della domanda di determinazione dell'indennizzo nel contesto dell'acquisizione/espropriazione.
Norma processuale posta a fondamento dell'azione proposta davanti alla Corte d'appello per la determinazione dell'indennità.
art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000
"acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni"
L'atto di acquisizione sanante rientra tra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale, non della giunta o di uffici amministrativi.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza; la Corte ne esclude la violazione.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza; la Corte ne esclude la violazione.
Per i provvedimenti in forma di ordinanza, nel caso di giudice collegiale è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente.
Base formale dei motivi di ricorso relativi a violazione di legge.
Base formale del motivo di nullità della sentenza/ordinanza per vizi processuali.
Base formale del motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, co.
Richiamato solo nel dispositivo in relazione ai presupposti per il contributo unificato, ma il testo disponibile è tronco e non consente ulteriore specificazione.
Massime di principio
- L'azione per la determinazione dell'indennità di espropriazione o di acquisizione sanante presuppone, quale fatto costitutivo del diritto, l'esistenza di un valido provvedimento ablativo; in mancanza di tale atto la domanda è inammissibile.
- Non possono essere equiparati al provvedimento di acquisizione sanante atti diversi, adottati da organi incompetenti o meramente interni/preparatori, poiché l'adozione dell'atto compete al consiglio comunale con deliberazione specificamente motivata.
- Nel giudizio collegiale, l'ordinanza non richiede la sottoscrizione del relatore, essendo sufficiente la sottoscrizione del presidente.
- Un motivo di ricorso sulle spese è inammissibile quando l'errore denunciato emerge come mero errore materiale di digitazione, riconoscibile dal contesto della decisione.
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