Sentenza del 01/03/2019 n. 6094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti d'imposta IRPEG e ILOR relativi agli anni 1994 e 1996, dichiarati dalla società per un importo complessivo rilevante. L'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto solo parzialmente alcuni crediti e contestato, anche in appello, la spettanza integrale del credito IRPEG 1994, evidenziando in particolare la mancata prova dell'effettiva distribuzione di dividendi da parte della società partecipata. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tale contestazione una domanda nuova e quindi tardiva ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ha impugnato tale statuizione, deducendo inoltre che il credito non si fosse consolidato per mancato esercizio nei termini dei poteri di liquidazione o accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che, nei giudizi aventi ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito. Le contestazioni dell'Amministrazione sulla sussistenza o sull'ammontare del credito costituiscono mere difese e non domande nuove, quindi possono essere formulate anche in appello senza incorrere nella preclusione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, purché riguardino l'originario oggetto della controversia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del consolidamento del credito non costituiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Le nuove eccezioni non possono essere proposte in appello.
La norma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di formulare in appello mere difese dirette a contestare i fatti costitutivi del credito richiesto dal contribuente in un giudizio di rimborso, quando tali difese restano nell'ambito dell'originario thema decidendum.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel giudizio di rimborso, il contribuente deve dimostrare i presupposti di fatto e di diritto del credito d'imposta richiesto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione è stata richiamata in relazione alla tesi secondo cui il credito avrebbe potuto consolidarsi per il mancato esercizio, entro i termini, del potere di liquidazione automatizzata; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola inammissibile nel ricorso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
La disposizione è stata richiamata con riferimento ai termini per l'accertamento e alla possibile formazione di un riconoscimento implicito del credito; anche tale profilo non è stato deciso nel merito.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di rimborso, il contribuente deve provare integralmente l'esistenza, l'ammontare e i presupposti del credito richiesto: non è sufficiente che l'Amministrazione non abbia contestato tempestivamente ogni singolo elemento.
- Quando l'Amministrazione chiede il rigetto dell'istanza di rimborso, può contestare anche in appello la sussistenza o la quantificazione del credito, purché si tratti di argomentazioni difensive riferite allo stesso credito e allo stesso rapporto tributario, non di una nuova pretesa impositiva.
- La contestazione di una parte del credito o di uno specifico presupposto probatorio non costituisce necessariamente una domanda nuova: occorre distinguere tra nuova domanda e mera difesa nell'ambito dell'originario oggetto del giudizio.
- Il mancato esercizio nei termini dei poteri di liquidazione o accertamento non determina automaticamente il riconoscimento definitivo di un credito d'imposta; la rilevanza del decorso dei termini dipende dalla disciplina applicabile e dalle specifiche circostanze processuali.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il credito alla parte vittoriosa in cassazione: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito della spettanza del credito, compresa la prova dell'effettiva distribuzione dei dividendi e degli altri presupposti richiesti.
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