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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 31 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - Contabilità dello Stato e degli enti pubblici - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica - Riserva allo Stato del maggior gettito derivante dalla revisione degli importi della tassa automobilistica - Legittimità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Regione Sardegna ha impugnato due decreti ministeriali, relativi agli anni 2012 e 2013, che le imponevano di riversare allo Stato il maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica, per importi rispettivamente pari a 3.136.759,98 euro e 2.817.523,18 euro. Secondo la Regione, tali somme rientravano nella compartecipazione regionale ai tributi erariali, fissata dallo statuto speciale nella misura dei sette decimi, e non potevano essere oggetto di riserva erariale. I decreti avrebbero quindi violato l'autonomia finanziaria regionale, le norme di attuazione dello statuto e gli accordi finanziari stipulati tra Stato e Regione.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i due giudizi, li ha dichiarati ammissibili e li ha accolti nel merito. Ha stabilito che non spettava allo Stato adottare le regolazioni contabili nei confronti della Sardegna, poiché gli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 114 del 2016, applicabili dal 1° gennaio 2010, vietano in linea generale la riserva erariale sulle compartecipazioni regionali. La deroga è ammessa soltanto in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, con previa comunicazione alla Regione, specifica destinazione del gettito, delimitazione temporale e distinta contabilizzazione, condizioni non presenti nel caso concreto. I due decreti ministeriali sono stati pertanto annullati in parte qua, limitatamente agli obblighi di versamento posti a carico della Regione Sardegna.

Norme richiamate

  • Articoli 7 e 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna

    L'art. 8, comma 1, lettera m), prevede una compartecipazione regionale pari ai sette decimi delle entrate erariali pertinenti al territorio regionale.

    La compartecipazione statutaria costituisce una garanzia dell'autonomia finanziaria regionale e impedisce allo Stato di sottrarre unilateralmente alla Regione quote di gettito spettanti, salvo specifiche deroghe previste dall'ordinamento.

  • Articoli 54 e 56 dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna

    Le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione in materia finanziaria non possono essere modificate o eluse mediante atti amministrativi ordinari, dovendo essere rispettati gli speciali procedimenti previsti dallo statuto.

  • Articoli 116, 117 e 119 della Costituzione

    Tali norme tutelano il riconoscimento dell'autonomia speciale, il riparto delle competenze e l'autonomia finanziaria regionale; nel caso concreto, la Corte ha fondato principalmente la decisione sulle disposizioni statutarie e sulle norme di attuazione.

  • Articoli 15 e 18 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114

    Le compartecipazioni spettanti alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo eventi eccezionali e imprevedibili e nel rispetto di specifiche condizioni. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

    Le norme di attuazione, prevalenti nell'ambito della loro competenza sulle leggi ordinarie incompatibili, impediscono riserve statali sulle entrate compartecipate della Sardegna dal 2010, salvo la rigorosa ricorrenza dei presupposti eccezionali previsti.

  • Articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Le disposizioni prevedevano l'aumento della tassa automobilistica e la regolazione del relativo maggior gettito mediante versamenti allo Stato o riduzione dei trasferimenti. Tuttavia, per le annualità successive al 1° gennaio 2010, tali meccanismi non potevano essere applicati alla Sardegna in contrasto con le sopravvenute norme di attuazione statutaria.

  • Articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    Ha previsto ulteriori incrementi della tassa automobilistica collegati alla sostenibilità ambientale dei veicoli; tali incrementi non potevano comunque giustificare, nei confronti della Sardegna, una riserva erariale incompatibile con il regime statutario vigente.

Massime di principio

  • Quando una Regione a statuto speciale beneficia di una compartecipazione fissa alle entrate erariali, lo Stato non può sottrarre unilateralmente la relativa quota mediante un decreto ministeriale o un atto amministrativo.
  • Le norme di attuazione dello statuto speciale possono prevalere sulle leggi ordinarie incompatibili nell'ambito della materia disciplinata e devono essere applicate anche ai rapporti finanziari riferiti ad annualità precedenti, se prevedono espressamente una decorrenza retroattiva o comunque anteriore all'atto contestato.
  • Una riserva erariale sulle compartecipazioni regionali è legittima solo se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma: evento eccezionale e imprevedibile, previa comunicazione alla Regione, specifica destinazione del gettito, durata limitata e distinta contabilizzazione.
  • La partecipazione della Regione a una sede di concertazione o a una Conferenza Stato-Regioni non comporta automaticamente rinuncia alle proprie attribuzioni costituzionali e non impedisce, di regola, la proposizione di un conflitto di attribuzione.
  • Un decreto attuativo può essere autonomamente impugnato quando la contestazione riguarda il contrasto dell'atto con norme sopravvenute rispetto alla legge che esso applica, anche se la legge originaria non è stata tempestivamente impugnata.
  • In situazioni analoghe occorre verificare non solo la legge posta a fondamento dell'atto, ma anche il quadro statutario e le norme di attuazione vigenti al momento dell'adozione, nonché la loro decorrenza temporale.

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